L’art. 32 del decreto PNRR 4 (Decreto-Legge 2 marzo 2024) ha riscritto l’art. 27 del d.lgs 81/2008 (testo unico sicurezza sul lavoro) relativo al sistema di qualificazione delle imprese, introducendo la c.d. patente a punti o a crediti.
Dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (individuati dall’art. 89 comma 1, lettera a del d.lgs 81/2008).
Si tratta di tutti i cantieri, elencati nell’allegato X del testo unico sicurezza sul lavoro, in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile indicati:
- Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- Trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- Opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- Scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Le imprese già in possesso di attestato di qualificazione SOA sono esentate dal possesso della patente.
La patente è rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- Iscrizione in CCIAA
- Adempimenti obblighi formativi ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 81/2008 (in materia di salute e sicurezza)
- Possesso del DURC (regolarità contributiva)
- Possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi)
- Possesso del DURF (regolarità fiscale)
Il punteggio iniziale attribuito è di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
In conseguenza alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, la patente può subire decurtazioni che vanno da un minimo di 5 crediti fino ad un massimo di 15 e 20 crediti, rispettivamente per inabilità permanente al lavoro e per morte, in conseguenza di infortunio sul luogo di lavoro in cui sia riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro.
I soggetti che operano nei cantieri temporanei e mobili privi della patente o con punteggio insufficiente, sono passibili di sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino ad un massimo di dodici mesi.
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza dei corsi di cui all’art. 37 comma 7. Ciascun corso contente di riacquistare cinque crediti (fino ad un massimo di quindici crediti). Dopo due anni dall’ultima notifica dei provvedimenti sanzionatori, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo (sino ad un massimo di dieci crediti).
Oltre al completamento dell’iter parlamentare, con eventuali emendamenti, che porterà alla conversione in legge del decreto, è previsto un ulteriore decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individui, operativamente, le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.