La Commissione delle Casse edili ha aggiornato di recente le sue FAQ sulla congruità, pubblicando quattro nuove precisazioni, in forma di domanda e risposta.

Nel primo quesito si precisa che l’utile/margine conseguito dal General Contractor deve essere ricompreso nell’importo dei lavori edili.

Fuori dal calcolo della congruità i lavori “di piccola entità”, ovvero i lavori accessori, eseguiti in appalti prevalentemente non edili e svolti dagli esecutori dei lavori principali che applicano un CCNL non edile. Sono escluse dal computo delle lavorazioni edili anche la produzione/fornitura e posa di cancelli, ringhiere e grondaie di imprese non edili, proprio in virtù del fatto che per questo tipo di attività, svolta in maniera prevalente, le ditte applicano un contratto collettivo diverso da quello edile.

Infine, una nota di carattere amministrativo: ai fini della congruità, per ogni denuncia mensile è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze.

Si ricorda che tutte le FAQ pubblicate da CNCE a partire dal 2021 sul tema della congruità della manodopera sono consultabili anche in un documento unitario, nel quale sono organizzate per argomento in base ad un indice: il documento è disponibile a questo link.