La Regione Emilia Romagna attraverso la L.R. 21/17 ha disciplinato l’attività di produzione e vendita del pane soprattutto in un’ottica di valorizzazione di questi prodotti artigianali.
In particolare vengono definite le nozioni di: Pane fresco, pane confezionato, prodotto da forno intermedio, panificio, impresa di panificazione, forno regionale artigianale, responsabile attività produttiva.
Analizziamo in questa sede gli aspetti essenziali del provvedimento.
All’interno di una impresa di panificazione deve essere presente il responsabile dell’attività produttiva che garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l’osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza in luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito e può coincidere con il titolare o collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente designato dal titolare o legale rappresentante stesso all’atto di presentazione della SCIA.
Devono al riguardo essere rispettati i seguenti criteri:
• Deve essere designato per ogni panificio e per ogni unità locale se si ha anche un laboratorio annesso.
• Deve frequentare un corso con esito positivo di comunicazione professionale.
ESENZIONE DALLA FREQUENTAZIONE DEL CORSO
Non è tenuto a frequentare il corso di responsabile produttivo:
 Colui che ha lavorato in un panificio per almeno due anni con la qualifica di operaio panettiere o qualifica ad esso superiore.
 Il titolare, il collaboratore familiare o socio prestatore d’opera che esercitano l’attività di panificazione per almeno due anni.
 Colui che è in possesso di un diploma di scuola media superiore in materie attinenti.
 Colui che ha seguito un corso di formazione professionale (o ha conseguito qualifica professionale regionale) in materie attinenti unitamente a un periodo di lavoro di almeno di un anno.
Nota bene:
I panifici già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge regionale ossia il 2 dicembre 2017, entro i successivi centottanta giorni (6 mesi) devono comunicare al SUAP (sportello unico attività produttive) del comune competente per territorio il nominativo del responsabile dell’attività produttiva ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese.
I responsabili dell’attività produttiva sono tenuti a seguire i corsi di formazione entro il termine massimo di 12 mesi dall’attivazione dei corsi ad eccezione dei soggetti che rientrano nei casi di esclusione sopra individuati.
Siamo comunque in attesa che la regione Emilia Romagna disciplini ulteriormente l’attivazione dei corsi.
Infine nel caso di mancata indicazione del responsabile dell’attività produttiva o di una sua inadempienza dei percorsi formativi è prevista una sanzione da 1000 a 4000 euro.
Si ricorda che il provvedimento in questione dispone che il pane fresco deve essere venduto entro 24 ore dalla conclusione del processo produttivo in scaffali riservati con la dicitura “pane fresco”.
Il pane conservato invece deve essere tenuto confezionato in scaffali separati dal pane fresco con la dicitura “pane conservato”