Entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni, le fondazioni, e tutte le imprese e le cooperative sociali che svolgono attività nei confronti degli stranieri, devono assolvere l’obbligo di trasparenza e di pubblicità, degli emolumenti o dei vantaggi RICEVUTI dalle Pubbliche Amministrazioni, pubblicando gli importi, sui propri siti internet o analoghi portali digitali, o sui siti della rete associativa a cui aderiscono.
I soggetti interessati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardano tre principali categorie:
- Associazioni, fondazioni, ONLUS e tutti gli Enti del Terzo Settore
- Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98
- Soggetti che svolgono attività di impresa
- Sono esclusi i professionisti
I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono:
- Pubbliche amministrazioni
- Società controllate dalle pubbliche amministrazioni
- Società in partecipazione pubblica
- Associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. 33/2017)
Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione)
- Denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione)
- Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico)
- Data di incasso
- Causale (cioè, la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”)
Come calcolare l’importo
Il limite di euro 10.000 deve essere conteggiato con i seguenti criteri:
- Le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva o risarcitoria, effettivamente incassati in caso di vantaggio non economico, fruiti, ricevuti/incassati dalle pubbliche amministrazioni, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, se superiori a euro 10.000.
Vengono escluse dall’obbligo, le operazioni a carattere bilaterale (corrispettivi) o risarcitorio (a titolo di risarcimento), o retributivo (retribuzione per un incarico ricevuto), e i benefici di carattere generale (ad esempio quei contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
(N.B.: per le società di capitali e le cooperative, e altri soggetti, l’adempimento s’intenderà soddisfatto mediante la pubblicazione degli importi ricevuti, nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio) - Il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione
- Si suggerisce di indicare anche i contributi a fondo perduto relativi agli aiuti COVID (decreti “Rilancio” e “Ristori”): è preferibile conteggiarli nel computo dei 10.000 euro (per precauzione)
- Il 5 per mille è escluso dal computo
Modalità di pubblicazione
Le associazioni e le fondazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet, ma in mancanza del sito dedicato, è possibile effettuare la pubblicazione sui portali digitali – quali la propria pagina Facebook – oppure sulla pagina internet della rete associativa alla quale si aderisce, o all’associazione di categoria a cui si è tesserati (ad esempio la Cna di Modena).
Regime sanzionatorio
L’inosservanza di questi obblighi comporta una sanzione pari all’1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro), oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse; decorsi 90 giorni, qualora non si sia provveduto al pagamento della sanzione e alla pubblicazione delle informazioni richieste, è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute.