Entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni, le fondazioni, e tutte le imprese e le cooperative sociali che svolgono attività nei confronti degli stranieri, devono assolvere l’obbligo di trasparenza e di pubblicità, degli emolumenti o dei vantaggi RICEVUTI dalle Pubbliche Amministrazioni, pubblicando gli importi, sui propri siti internet o analoghi portali digitali, o sui siti della rete associativa a cui aderiscono.

soggetti interessati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardano tre principali categorie:

  • Associazioni, fondazioni, ONLUS e tutti gli Enti del Terzo Settore
  • Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98
  • Soggetti che svolgono attività di impresa
  • Sono esclusi i professionisti

I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono:

  • Pubbliche amministrazioni
  • Società controllate dalle pubbliche amministrazioni
  • Società in partecipazione pubblica
  • Associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. 33/2017)

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione)
  • Denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione)
  • Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico)
  • Data di incasso
  • Causale (cioè, la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”)

Come calcolare l’importo

Il limite di euro 10.000 deve essere conteggiato con i seguenti criteri:

  • Le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva o risarcitoria, effettivamente incassati in caso di vantaggio non economico, fruiti, ricevuti/incassati dalle pubbliche amministrazioni, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, se superiori a euro 10.000.
    Vengono escluse dall’obbligo, le operazioni a carattere bilaterale (corrispettivi) o risarcitorio (a titolo di risarcimento), o retributivo (retribuzione per un incarico ricevuto), e i benefici di carattere generale (ad esempio quei contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
    (N.B.: per le società di capitali e le cooperative, e altri soggetti, l’adempimento s’intenderà soddisfatto mediante la pubblicazione degli importi ricevuti, nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio)
  • Il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione
  • Si suggerisce di indicare anche i contributi a fondo perduto relativi agli aiuti COVID (decreti “Rilancio” e “Ristori”): è preferibile conteggiarli nel computo dei 10.000 euro (per precauzione)
  • Il 5 per mille è escluso dal computo

Modalità di pubblicazione

Le associazioni e le fondazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet, ma in mancanza del sito dedicato, è possibile effettuare la pubblicazione sui portali digitali – quali la propria pagina Facebook – oppure sulla pagina internet della rete associativa alla quale si aderisce, o all’associazione di categoria a cui si è tesserati (ad esempio la Cna di Modena).

Regime sanzionatorio

L’inosservanza di questi obblighi comporta una sanzione pari all’1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro), oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse; decorsi 90 giorni, qualora non si sia provveduto al pagamento della sanzione e alla pubblicazione delle informazioni richieste, è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute.