È stato convertito nella legge 29 aprile 2024 n. 56 il decreto che ha istituito la Patente a crediti di cui avevamo già anticipato nelle scorse settimane (clicca qui).

Rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la Patente a crediti dal prossimo 1° ottobre sarà quindi pienamente operativa e obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/08”.

Ribadiamo che su questa misura CNA si è da subito battuta sostenendo che il problema delle morti e degli infortuni nei cantieri non si può contrastare con l’ennesima incombenza burocratica per le imprese. La strada da noi indicata va nella direzione di stimolare l’adozione di una legge sull’accesso alla professione che preveda debiti controlli su competenze e reali capacità dell’impresa.

Nella conversione in legge sono state apportate alcune modifiche sostanziali rispetto alla prima versione del decreto: sono stati esclusi dal campo di applicazione le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o servizi di natura intellettuale.
Viene confermato, inoltre, che non saranno tenute al possesso della patente a punti le imprese con l’attestato di qualificazione SOA, ma solo se in classifica pari o superiore alla III. Anche su questo aspetto la nostra Confederazione non ha mancato di esprimere le proprie perplessità: si ritiene illogico esonerare dal provvedimento i soggetti in possesso di certificazione SOA, un’attestazione nata per acquisire appalti pubblici oltre determinate soglie, ma che di certo non certifica la sicurezza sui cantieri.

Circa il funzionamento del sistema della “Patente a punti”, ricordiamo che ha una base iniziale di 30 crediti e sarà suscettibile di decurtazioni correlate ad accertamenti di violazioni e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, nonché correlate a responsabilità datoriali per infortunio sul luogo di lavoro. È consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In ogni caso i crediti possono essere riacquistati attraverso la frequenza di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (art. 37, comma 7 del D. Lgs. 81/08).

Il rilascio della patente è quindi subordinato al possesso di determinati requisiti:

  • Iscrizione in CCIAA
  • Adempimenti da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 81/2008 (in materia di salute e sicurezza)
  • Possesso del DURC (regolarità contributiva)
  • Possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi)
  • Possesso del DURF (regolarità fiscale)
  • Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (elemento, questo, aggiunto in sede di conversione)

Al momento non sono ancora definite puntualmente le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della Patente e i contenuti informativi della medesima. Le indicazioni operative, infatti, sono rimandate all’uscita di un successivo decreto operativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al momento, pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi interessate al provvedimento illustrato non devono effettuare nessuna richiesta. Quando saranno definite nel dettaglio le modalità operative per il rilascio della patente a crediti, CNA provvederà a darne tempestiva comunicazione alle imprese associate.