Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 viene rispettata la tempistica prevista per l’operatività del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il nuovo Codice entra infatti in vigore, come previsto, dal 1 aprile 2023, ma le sue disposizioni, come disposto dall’art. 229, acquisteranno efficacia dal 1 luglio 2023: per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1 luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali del “vecchio” codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

È inoltre previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che prevede l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs n. 50/2016 e dei decreti semplificazioni (D.L. n.76/2020) e semplificazioni bis (D.L. n. 77/2021).

Rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari, il testo ha, nelle intenzione politiche, l’obiettivo di procedere nella direzione della semplificazione, sburocratizzazione delle procedure e liberalizzazione.

In attesa dei necessari approfondimenti sul tema, di cui daremo evidenza nelle prossime comunicazioni, evidenziamo alcuni aspetti del nuovo codice:

 

Subappalto

Recepiti i rilievi della Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, il nuovo testo consente il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche.

Sul subappalto a cascata, in particolare, CNA non ha mancato di manifestare la propria contrarietà per la mancata limitazione, soprattutto nell’ambito del sotto-soglia, dove sarebbe necessaria per garantire che le imprese aggiudicatrici abbiano effettivamente al loro interno le competenze per realizzare i lavori. Inoltre si riscontra in tale pratica un potenziale rischio di eccessiva compressione dei margini di subalternità della filiera per le imprese artigiane eventualmente coinvolte in questa pratica.

 

Appalto integrato

È prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma sarà efficace dal 1 luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023, già disposta dal decreto Semplificazioni 77/2021, della sospensione del divieto di appalto integrato previsto dall’art. 59 del “vecchio codice” (decreto legislativo n. 50/2016).

Il timore di CNA, già più volte sottolineato, è che il ricorso sistematico all’appalto integrato potrebbe impedire o comunque limitare fortemente l’accesso agli appalti per le Pmi, sia per gli importi elevati delle gare sia per le specifiche competenze richieste, pertanto, a nostro avviso, andrebbe limitato solo alle grandi opere. Il nostro suggerimento, in tal senso, è di privilegiare la qualità della progettazione esecutiva puntando ad un potenziamento delle competenze degli operatori pubblici.

 

Suddivisione in lotti

Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Rispetto alla prima stesura, viene introdotto un significativo riferimento ai principi dello Small Business Act, la principale iniziativa politica dell’UE a favore delle PMI.

 

Consorzi artigiani

Nella prima stesura del testo del nuovo Codice, redatto dal Consiglio di Stato e approvato “in esame preliminare” dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 dicembre, i consorzi artigiani erano stati assimilati ai consorzi stabili, andando a minare la sopravvivenza stessa di questa forma aggregativa che prevede che i requisiti di capacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane sussistano autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate. Da quel momento è iniziata una intensa attività di CNA, a tutti i livelli, per scongiurare la soppressione di uno dei principali strumenti che permette alle imprese artigiane di partecipare alle gare per gli appalti pubblici. Dopo aver dapprima incassato il parere positivo delle Commissioni parlamentari, in fase di pubblicazione in gazzetta ufficiale la specificità dei nostri consorzi è stata salvata.

 

Affidamento diretto e procedura negoziata

Per i lavori la soglia per affidamenti diretti è fissata ad importi inferiori a 150.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (l’importo limite scende a 140.000 euro per servizi e forniture).

È prevista procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.

Per i lavori da 1 milione di euro fino a 5.382.000 euro, gli operatori da invitare sono dieci. Per quest’ultima categoria di lavori, tuttavia, è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione.

 

Revisione prezzi

Nelle procedure di affidamento c’è l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Si utilizzano indici elaborati dall’ISTAT pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’Istituto. È specificato che ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera devono essere utilizzati i prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome.

 

È possibile scaricare il testo del Codice dei contratti pubblici e dei relativi allegati.