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La Legge di Bilancio 2021 introduce una novità che decorrerà non da quest’anno, ma a partire dal 1° gennaio 2022.

L’aliquota contributiva, attualmente pari allo 0,09% passerà allo 0,48%, di cui la maggior parte – lo 0,46% – sarà destinata al finanziamento del Fondo di cui all’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 207/1996, mentre il rimanente 0,02% è devoluto alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
L’aumento è stato deciso per riequilibrare ilFondo per la razionalizzazione della rete commerciale” da cui sono attinte le risorse per questi indennizzi, nel 2020 pari a 516 euro mensili, per i commercianti che si sono visti costretti a chiudere la propria attività in anticipo rispetto al raggiungimento della pensione di vecchia (ora a 67 anni d’età).

Ma andiamo a “ripassare” la normativa che regola la concessione di questi indennizzi.

L’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale (la cosiddetta rottamazione negozi) è fruibile esclusivamente dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’INPS, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività: l’attività commerciale al minuto in sede fissa (anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e l’attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante.

Possono beneficiare dell’indennizzo anche i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e gli agenti e rappresentanti di commercio, ma non i loro coadiutori.

Non rientrano invece tra i destinatari della norma – a titolo esemplificativo – gli esercenti che svolgono attività commerciali all’ingrosso, forme speciali di vendita al dettaglio (ad esempio, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza, somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico), attività di intermediazione come quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari e promotori finanziari.

Per accedere all’indennizzo è necessario che i richiedenti:

  • abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;
  • risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni (anche non continuativi, ma relativi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo) in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Inoltre, è essenziale che gli interessati abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale (e non ceduta a terzi) e, quindi, riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, o comunque avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale. In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso. Il richiedente deve anche aver provveduto alla cancellazione della propria attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA.

L’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella gestione degli esercenti attività commerciali commercianti o, comunque, fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia.