La Legge di Bilancio 2021 introduce una novità che decorrerà non da quest’anno, ma a partire dal 1° gennaio 2022.
L’aliquota contributiva, attualmente pari allo 0,09% passerà allo 0,48%, di cui la maggior parte – lo 0,46% – sarà destinata al finanziamento del Fondo di cui all’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 207/1996, mentre il rimanente 0,02% è devoluto alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
L’aumento è stato deciso per riequilibrare il “Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale” da cui sono attinte le risorse per questi indennizzi, nel 2020 pari a 516 euro mensili, per i commercianti che si sono visti costretti a chiudere la propria attività in anticipo rispetto al raggiungimento della pensione di vecchia (ora a 67 anni d’età).
Ma andiamo a “ripassare” la normativa che regola la concessione di questi indennizzi.
L’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale (la cosiddetta rottamazione negozi) è fruibile esclusivamente dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’INPS, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività: l’attività commerciale al minuto in sede fissa (anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e l’attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante.
Possono beneficiare dell’indennizzo anche i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e gli agenti e rappresentanti di commercio, ma non i loro coadiutori.
Non rientrano invece tra i destinatari della norma – a titolo esemplificativo – gli esercenti che svolgono attività commerciali all’ingrosso, forme speciali di vendita al dettaglio (ad esempio, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza, somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico), attività di intermediazione come quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari e promotori finanziari.
Per accedere all’indennizzo è necessario che i richiedenti:
- abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;
- risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni (anche non continuativi, ma relativi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo) in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Inoltre, è essenziale che gli interessati abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale (e non ceduta a terzi) e, quindi, riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, o comunque avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale. In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso. Il richiedente deve anche aver provveduto alla cancellazione della propria attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA.
L’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella gestione degli esercenti attività commerciali commercianti o, comunque, fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia.
se un negozio di abbigliamento è gestito da due soci, uno 65enne e uno 50enne, e il negozio cessa l’attività, il contributo va diviso o ne ha diritto solo il socio 65enne? cioè.. sarebbe giusto dividere la somma percepita o il 50enne non ha alcun diritto?
Buongiorno Saverio,
l’indennizzo previsto per la cessazione delle attività commerciali non è rivolto all’impresa (individuale o societaria che sia) ma alla persona fisica che è titolare (anche in forma societaria) di una impresa commerciale. L’indennizzo gestito dall’INPS ha infatti lo scopo di “accompagnare” i soggetti che rispettano le condizioni richieste dalla norma, tra cui l’età di 62 anni se uomini o 57 se donne, ai requisiti per la percezione della pensione e da tale momento cesserà l’erogazione del contributo.
Infatti, oltre alla cessazione dell’attività in modo definitivo, con restituzione della licenza commerciale, viene inoltre previsto che il soggetto beneficiario non possa esercitare alcuna attività né in forma autonoma né da dipendente, pena la cessazione dell’erogazione del contributo.
Quindi il socio 50 enne non ha diritto ad accedere al contributo neppure per quota parte di quello spettante al socio 65 enne.
In ogni modo, per una consulenza più approfondita e per analizzare tutte le possibili eventualità, le consigliamo di contattare la sua sede di riferimento che saprà fornirle tutte le informazioni di cui ha bisogno.
Cordiali saluti,
CNA Modena
Entro quanto tempo si deve riconsegnare licenza di cessata attività al proprio comune ? Grazie
Buongiorno,
la normativa parla di cessazione dell’attività quindi esclude cessioni, sospensioni o altro.
Nel momento in cui si cessa l’attività, lo si comunica al Comune e tale data costituisce il momento da cui, se sussistono tutti i requisiti, si può procedere alla presentazione della domanda all’INPS per l’indennizzo in seguito a cessazione di attività.
Cordiali saluti,
CNA Modena
Buongiorno,Ho fatto richiesta di indennità commercio dopo 6 anni dalla chiusura attività.Mi dicono che non ne ho diritto?.Potrei sapere perché? Grazie mille
Buongiorno Annamaria,
è difficile risponderle senza conoscere il suo caso specifico. Può provare a rivolgersi alla sede di Patronato più vicina a lei per verificare i requisiti e/o richiedere direttamente all’INPS.
Buona giornata
CNA Modena