Tra i vari interventi a sostegno del reddito disposti in questa fase di emergenza, vi è anche la corresponsione di un premio una tantum di 100 euro, interamente a carico dello Stato, connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori dipendenti nel corso del mese di marzo 2020.

Questo importo deve essere corrisposto solo a coloro che abbiano conseguito nel 2019 un reddito fino a 40.000 €.

La norma ha previsto che la liquidazione avvenga «a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile», creando così nei dipendenti una legittima aspettativa in ordine alla liquidazione del beneficio già con la busta paga di marzo 2020, corrisposta ad aprile. In realtà le necessarie istruzioni operative per la concreta erogazione della misura agevolativa sono state rese disponibili dalla agenzia delle entrate soltanto nella serata di venerdì 3 aprile.

Solo da questa data i diversi dubbi esistenti in merito al corretto calcolo del premio potranno essere analizzati e risolti, in base a tali indicazioni, per consentire una corretta liquidazione delle somme. È infatti necessario evitare liquidazioni incerte che potrebbero determinare sgradevoli operazioni di recupero di somme non spettanti o integrazione di somme ancora dovute a titolo di premio nei confronti dei lavoratori interessati.

Per questa ragione è la stessa agenzia delle entrate a suggerire la possibilità di erogare il premio anche con una retribuzione successiva a quella di marzo, stante che la norma non obbliga all’erogazione nel mese di aprile, ma a decorrere dalle spettanze liquidate ad aprile.

CNA, ritenendo consigliabile una erogazione corretta e definitiva delle somme dovute, non procederà quindi per le imprese clienti del servizio buste paga alla liquidazione del premio con la retribuzione del mese di marzo. Questa erogazione potrà più ragionevolmente avvenire in occasione del pagamento della retribuzione di aprile, corrisposta in maggio, quando sarà stato possibile raccogliere dalle imprese le necessarie informazioni per un corretto calcolo del premio spettante.

Per ogni ulteriore ragguaglio in merito potrà, come sempre, rivolgersi alla sua abituale sede CNA di riferimento.