Il 15 aprile è entrato in vigore il Decreto costi massimi del MiTE di cui avevamo già parlato all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 marzo.

Per capire meglio il campo di applicazione del Decreto, l’ENEA ha pubblicato sul proprio portale una serie di FAQ per chiarire alcuni aspetti relativi al campo di applicazione del provvedimento e alla relazione con i “prezzari” già utilizzati (DEI e Regionali).

Ricordiamo che il Decreto delimita il campo di applicazione dello stesso agli interventi Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Facciate (di cui all’Allegato A) per i quali è richiesta l’asseverazione della congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato. Per gli interventi non presenti nel citato Allegato A al Decreto, la congruità delle spese andrà verificata continuando ad utilizzare i prezzari delle Regioni e delle Province Autonome o i Listini delle Camere di Commercio territorialmente competenti o i prezzari DEI – Tipografia del Genio Civile.

Il documento di approfondimento pubblicato dall’ENEA ricorda (FAQ n. 1) che l’asseverazione della congruità dei prezzi è necessaria:

  • per chi usufruisce del Superbonus sia sotto forma di detrazione diretta (Irpef) sia scegliendo lo sconto in fattura o la cessione del credito;
  • per chi usufruisce degli altri bonus edilizi attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L’obbligo di asseverazione non è necessario per:

  • le opere classificate come edilizia libera;
  • gli interventi agevolati con ecobonus e bonus ristrutturazioni di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Tuttavia, in riferimento a questi ultimi interventi, si specifica (FAQ n. 6) che per i soli interventi ammessi all’Ecobonus, pur non essendo richiesta la congruità delle spese in forma asseverata da parte di un tecnico abilitato, il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento deve comunque essere verificato.

 

Altro importante chiarimento (FAQ n. 2): nei massimali di spesa devono essere inclusi tutti i materiali del lavoro. I costi indicati nell’allegato A del decreto si riferiscono infatti “all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella. Ricordiamo che il decreto aveva già ben esplicitato che i costi massimi indicati non comprendono l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative alla installazione e la manodopera per la messa in opera dei beni. Viene adesso specificato che tra le “opere relative alla installazione” rientrano unicamente quelle relative alle opere provvisionali (comprese i ponteggi) e le opere connesse ai costi della sicurezza.

Per esplicitare concretamente quanto espresso,  vengono riportate diverse casistiche di intervento qui riportate schematicamente in tabella:

Tipologia di intervento Spese che rientrano nel calcolo del massimale
Isolamento di pareti disperdenti la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali per la realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata (per le superfici orizzontali o inclinate)
Infissi fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico
Schermature solari e/o ombreggiamenti mobili fornitura della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e la componentistica dell’impianto elettrico
Impianti solari termici fornitura del pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio
Caldaie a condensazione fornitura della caldaia, canna fumaria e sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo,
Impianti con micro-cogeneratori fornitura del cogeneratore, canna fumaria, componentistica dell’impianto idraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e di adduzione del combustibile
Impianti a pompe di calore la fornitura della pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas
Impianti ibridi quanto indicato per le caldaie a condensazione e per le pompe di calore
Caldaie a biomasse fornitura della caldaia, canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo
Sistemi di building automation fornitura del sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico

 

Il documento dell’Enea, inoltre, focalizza l’attenzione sulle modalità di calcolo del prezzo “finito” dei beni indicati nell’Allegato A al Decreto MITE (FAQ n. 3). Per il calcolo dell’IVA e delle spese professionali si rimanda alla specifica normativa di settore. La congruità della spesa sostenuta per la sola fornitura dei beni andrà verificata sulla base del DM MITE mentre, in generale, la congruità della spesa sostenuta per l’opera compiuta (installazione e manodopera) andrà verificata sulla base dei prezzari DEI, Regionali, Province Autonome e Camerali.

 

Laddove una voce di costo non è contemplata nel prezzario, è possibile per il tecnico abilitato presentare il “nuovo prezzo” (FAQ n. 4), predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che determinano l’importo stesso. A tal fine si possono desumere in maniera diretta, o per analogia di lavorazioni similari, da altri prezzari.

 

Infine viene affrontata la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi (FAQ n. 5) con l’introduzione di un meccanismo di doppio controllo: la congruità della spesa sostenuta per l’opera compiuta (fornitura e installazione) andrà verificata sulla base dei prezzari su indicati, mentre la congruità della spesa sostenuta per la sola fornitura dei beni andrà verificata sulla base del Decreto Mite.

 

La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta, come ben esemplificato nella tabella proposta da ENEA sotto riportata:

ASSEVERAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Controllo 1

Prezzario

Controllo 2

DM Costi massimi

Spesa sostenuta Spesa massima

ammissibile

Opera compiuta Prezzario  

Fatture

min (controllo1; contollo2; spesa sostenuta)
Costi dei beni Allegato A (fornitura) Allegato A
Opere relative alla installazione Prezzario
Manodopera per l’installazione Prezzario
TOTALE

 

Fermo restando i limiti massimi previsti dalle specifiche misure a cui gli interventi fanno riferimento, l’ammontare delle detrazioni concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione dovranno essere calcolati con riferimento alla totalità dei costi sostenuti, comprensivi dell’IVA, delle prestazioni professionali, come già riportato sopra, e di altri costi ammissibili dalle specifiche normative di riferimento (visto di conformità etc.).

Si riporta lo schema esemplificativo di determinazione della spesa detraibile ammissibile proposto da ENEA

 

SPESA DETRAIBILE AMMISSIBILE
 

Spesa di intervento

Spesa massima ammissibile per intervento Spesa detraibile ammissibile
Spesa massima ammissibile

asseverata

asseverazione spesa sostenuta Norma primaria min (spesa di intervento;

spesa massima ammissibile)

Prestazioni professionali min (DM 17 giugno 2016;

fattura)

Altri costi

Visto di conformità

Etc.

 

fatture

IVA fatture
TOTALE

 

Per maggiori informazioni:

Daniele Tanferri
Responsabile CNA Costruzioni
Tel. 059 418548 | dtanferri@mo.cna.it

Adelio Moscariello
Responsabile CNA Installazioni e Impianti
Tel. 059 418571 | moscariello@mo.cna.it