È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 marzo (DM MiTE 14 febbraio 2022) ed entrerà in vigore a 30 giorni dalla sua pubblicazione il “decreto prezzi” firmato dal Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

La finalità del decreto è di definire i costi massimi specifici agevolabili ai fine dell’asseverazione di congruità delle spese in riferimento ai bonus edilizi (superbonus e bonus minori) per i quali viene richiesta questa condizione.

Il decreto entra in vigore il 15 aprile 2022 e si riferirà agli interventi per i quali la richiesta dei titoli edilizi abilitativi, ove necessari, verrà presentata dal 16 aprile 2022.

I nuovi prezzi esposti nell’Allegato A del decreto non sono omnicomprensivi e sono pertanto da considerare, come specifica la nota in calce al documento, “al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”.

Il Ministero ha precisato che i nuovi tetti di costo individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus (DM 6 agosto 2020), aumentati in maniera lineare di almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. I costi massimi di cui all’Allegato A saranno aggiornati annualmente, già a partire da febbraio 2023, sulla base dei monitoraggi svolti da Enea.

Per gli interventi non indicati in tabella, l’attestazione di congruità deve certificare il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni/Province autonome o i listini delle CCIAA competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Auspichiamo che il MITE nelle prossime settimane, e comunque prima dell’entrata in vigore del decreto, chiarisca con una serie di FAQ gli elementi che dovranno essere effettivamente compresi nelle 34 voci di costo presenti nella tabella dell’Allegato A.