Con  la recente circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approfondito alcuni aspetti legati alle novità normative sul fronte delle agevolazioni fiscali dei lavori del superbonus, introdotte negli ultimi mesi attraverso il Decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e Decreto “Blocca Cessioni”.

Il documento in questione, in particolare, va a riprendere e chiarire i seguenti aspetti:

  • proroga della scadenza del Superbonus unifamiliare;
  • possibilità della detrazione in 10 anni anziché 4, per le spese sostenute nel 2022;
  • CILAS;
  • sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici per le ONLUS.

Proroga al 30 settembre per le unifamiliari

Il Decreto Cessioni (Dl n. 11/2023) ha previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Per le spese sostenute dopo questa data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Le rate per le spese del 2022 passano da 4 a 10

Sempre in base a quanto previsto dal Dl n. 11/2023, i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. Questa nuova possibilità, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre a partire dal periodo di imposta 2023.

CILAS e varianti in corso d’opera

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, si è soffermata sulla data di presentazione della CILA-S (o di altro titolo edilizio richiesto nei casi di “demolizione e ricostruzione” di edifici) al fine di poter fruire di un Superbonus al 110% piuttosto che al 90%, in presenza di varianti alla CILA-S.

Come noto, infatti, nel 2023 il Superbonus può continuare ad essere fruito in misura del 110% alle seguenti condizioni:

Tipo edificioData presentazione CILAS-S (*)Data delibera condominiale/Scrittura privata condomini
Edificio con più unità immobiliari in unica proprietàal 25/11/2022-
Condòmini (anche “mini”)Al 31/12/2022Al 18/11/2022
Condòmini (anche “mini”)Al 25/11/2022Dal 19/11 al 24/11/2022

(*) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici occorre, invece, che l’istanza per acquisire il titolo abilitativo richiesto sia stato presentato al 31/12/2022.

Qualora vengano presentate varianti in corso d’opera, l’Agenzia ha ribadito che restano rilevanti, ai fini di cui sopra:

  • la data di presentazione dell’originaria CILA-S (o di altro titolo per “demolizione e ricostruzione”),
  • la data della prima delibera condominiale di esecuzione lavori (in caso di interventi condominiali) e non dell’eventuale nuova delibera di approvazione della variante.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che costituiscono varianti in corso d’opera, ad esempio:

  • le modifiche/integrazioni del progetto iniziale;
  • la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;
  • la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati di Superbonus, non previsti nella CILA-S presentata ad inizio lavori.

Ha inoltre ricordato che, sulla base della normativa Superbonus (art. 119 del Decreto Rilancio), le varianti in corso d’opera possono essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Al fine di estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole unità immobiliari, il regime agevolativo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023, si ritiene sufficiente che tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge.

Qualora gli interventi riguardino immobili soggetti a vincoli culturali o paesaggistici, in virtù dei quali non è possibile effettuare neanche uno degli interventi trainanti, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi trainati se la CILA-S sia stata presentata entro il 25/11/2022.

Fotovoltaico e sistemi di accumulo

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023, il Superbonus al 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.