In riferimento all’accordo sottoscritto in data 29 ottobre 2018, le imprese artigiane e le PMI dovranno erogare il premio di produttività annuale. Per l’anno 2019 sono destinatari del premio esclusivamente i dipendenti ancora in forza il 1° luglio 2019 con commisurazione al periodo di lavoro svolto nel corso del 2018.

In particolare, si devono considerare i mesi di effettivo lavoro svolti dal dipendente nel 2018, considerando come tali anche eventuali assenze per congedo di maternità obbligatoria. Per la maturazione del rateo si considerano prestazioni lavorative mensili di almeno 16 giorni di calendario.

Per i part-time il premio è da proporzionare all’orario contrattuale svolto nell’anno cui si riferisce il premio stesso.

Per gli apprendisti il premio è riproporzionato sulla base dello scaglione percentuale di riferimento vigente nel mese di luglio 2019.

Analogamente, per il personale qualificato il premio è determinato nella misura spettante in base al livello posseduto dal dipendente nel medesimo mese di luglio 2019.

Il premio di produttività disciplinato dal CCRL ha struttura variabile ed è connesso alla misurazione di incrementi di produttività conseguiti dall’impresa erogante nell’anno precedente. Tali elementi consentono di applicare la tassazione agevolata (cd. detassazione) alle somme corrisposte in attuazione del contratto.

In via alternativa, le imprese che non possono o non intendono misurare i risultati conseguiti con riferimento agli indicatori, dovranno erogare un premio annuo di ammontare fisso di importo maggiorato, da assoggettare a ordinario prelievo fiscale a titolo di Irpef e addizionali Irpef.

Maggiori dettagli nella circolare in allegato. Per informazioni contattare la propria sede territoriale di riferimento.