cantiere edile per i nuovi chiarimenti su bonus edilizi e Attestazione SOA

Dopo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nelle scorse settimane, sulle tempistiche della “condizione SOA” per l’esecuzione dei lavori di importo superiore ai 516.000 euro ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, un ulteriore tassello interpretativo in merito all’applicazione dell’art. 10 bis del DL n 21/2022 arriva dalla Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Secondo il chiarimento, “lo scopo sostanziale della norma non deve essere quello di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa. Tali requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

E ancora si aggiunge: “ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

 

Da tale linea interpretativa discende che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

 

Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica, non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.”

 

Ricordiamo che CNA Modena, attraverso l’Ufficio Appalti, ha la possibilità di seguire l’intera istruttoria della pratica SOA, dalla verifica preliminare dei requisiti alla conclusione della stessa, ponendosi da intermediario attivo e gestendo i rapporti con le Società Organismo di Attestazione al fine di agevolare l’impresa.

 

Per maggiori informazioni:

Adelio Moscariello
Tel. 059 418571 | moscariello@mo.cna.it

Pamela Michelini
Tel. 059 418506 | pmichelini@mo.cna.it

Elisa Soffiati
Tel. 059 418591 | esoffiati@mo.cna.it