L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 17 febbraio, ha fornito un primo chiarimento in merito alla “condizione SOA” applicata a lavori di importo superiore a 516.000 euro che godono di detrazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi.

In caso di lavori, di importo superiore a 516.000 euro, che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, affidati con contratti sottoscritti tra il 21/05 e il 31/12/2022, è necessario che le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (“condizione SOA”), prevista dall’articolo 10-bis del DL 21/2022, già al momento della sottoscrizione del contratto?

L’articolo 10-bis, c. 1, DL 21/2022 (in vigore dal 21/05/2022) ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:

  1. ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
  2. ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1°/01/2023, si può ritenere che, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, per i contratti stipulati a decorrere dal 21/05 al 31/12/2022, le imprese possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Si evidenzia infine che, a sensi del comma 2 del citato articolo 10-bis, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.

 

Ricordiamo che CNA Modena, attraverso l’Ufficio Appalti, ha la possibilità di seguire l’intera istruttoria della pratica SOA, dalla verifica preliminare dei requisiti alla conclusione della stessa, ponendosi da intermediario attivo e gestendo i rapporti con le Società Organismo di Attestazione al fine di agevolare l’impresa.

 

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