Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 viene definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. L’obiettivo di questo provvedimento, che si applica per i cantieri edili avviati dal 1 novembre 2021, è quello di contrastare il fenomeno del lavoro nero in edilizia e del dumping contrattuale e far sì che i lavoratori nei cantieri siano effettivamente in un numero proporzionato all’incarico affidato all’impresa.

La congruità della manodopera può essere quindi definita come l’importo minimo di manodopera atteso per la realizzazione di un’opera edile, in dipendenza dalla tipologia di lavorazione e considerando tutte le imprese presenti nel cantiere. Se questo importo non viene raggiunto al termine dei lavori, sarà necessario un approfondimento da parte della Cassa Edile competente, al fine di verificare l’eventuale presenza di costi di manodopera aggiuntivi oltre a quelli registrati. Se anche questa verifica non dovesse consentire di raggiungere l’importo minimo atteso di manodopera, l’impresa dovrà versare l’importo richiesto dalla Cassa Edile per raggiungere la congruità richiesta.

Il meccanismo della congruità della manodopera in edilizia, da una prima valutazione, sembrava non coinvolgere le imprese che non eseguono opere edili all’interno del cantiere e che non applicano il relativo CCNL di riferimento.

Tuttavia, da un’analisi più approfondita del citato Decreto del Ministero del Lavoro ed a seguito della pubblicazione delle FAQ aggiornate della CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) dello scorso 11 novembre, è stato chiarito che il coinvolgimento dell’impresa “non edile” (impiantisti, serramentisti, general contractor, ecc.) avrà luogo esclusivamente quando la stessa sia identificabile come affidataria/aggiudicataria di un appalto, per la parte di manodopera legata alle lavorazioni edili.

La verifica della congruità avviene attraverso l’esame degli indici minimi riferiti alle singole categorie di lavori edili, richiamati in una tabella (confronta tabella sottostante) contenuta in uno specifico accordo sindacale del 2020, con riferimento sia ai lavori pubblici che ai lavori privati eseguiti da parte di imprese affidatarie (edili e non), in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Con riferimento ai lavori privati, la verifica della congruità si applica esclusivamente alle opere di importo pari o superiore ad euro settantamila.

Con riferimento ai lavori pubblici, la verifica della congruità si applica a tutti gli appalti riconducibili alle categorie di lavorazioni sempre richiamati nella tabella, qui sotto riportata, contenuta nel menzionato accordo del 2020.

La gestione operativa dei meccanismi di verifica della congruità è in capo, per il territorio modenese, alla Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena, cioè l’ente bilaterale dell’edilizia preposto per il settore anche al rilascio del DURC. Per permettere i soli adempimenti legati al rilascio dell’attestato di congruità dell’incidenza del valore della manodopera dichiarata nei cantieri ubicati nel territorio provinciale, la modalità operativa predisposta dalle casse Edili di Modena prevede una semplice registrazione all’osservatorio cantieri attraverso la compilazione di un modello specifico per imprese NON EDILI ed EDILI SENZA DIPENDENTI da inoltrare via PEC. Saranno quindi rilasciate le credenziali per l’accesso al portale Siceweb (Sistema Informativo Casse Edili) per la comunicazione relativa ai singoli cantieri.

 È importante ribadire che il meccanismo della congruità della manodopera in edilizia non coinvolge le imprese che non eseguono opere edili all’interno del cantiere e che non applicano il relativo CCNL di riferimento.

Quanto sopra esposto richiede comunque un nuovo adempimento per le imprese afferenti al settore dell’installazione degli impianti che si configurano come affidatarie/aggiudicatarie. Si condivide, tuttavia, il fine della norma che ha come obbiettivo il contrasto del lavoro irregolare presente in tutta la filiera delle costruzioni.

La congruità per i lavori pubblici è richiesta dal committente in occasione della presentazione dell’ultimo SAL prima di procedere al saldo finale dei lavori. Nei lavori privati, invece, deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile informerà l’impresa affidataria delle difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La mancata regolarizzazione nei termini comporta la comunicazione all’impresa dell’esito negativo della verifica con l’indicazione degli importi a debito delle cause di irregolarità e la conseguente iscrizione dell’impresa all’interno della Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

La mancata regolarizzazione, a seguito dell’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, inoltre sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on-line.

 

Per maggiori informazioni:
Adelio Moscariello
Responsabile CNA Installazione e Impianti
Tel. 059 418571 | moscariello@mo.cna.it

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