costruzioni

Il Consiglio dell’Autorità Anticorruzione ha deliberato l’approvazione del Comunicato del Presidente Busia in data 10 gennaio 2024 che consente sino al 30 settembre 2024 alle Amministrazioni l’utilizzo di interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5 mila euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD.

Viene dunque concessa una deroga, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento, alla piena efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici in vigore dal 1° gennaio, che non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall’applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione rispetto a particolari affidamenti o soglie di importo, vincolando stazioni appaltanti ed enti concedenti allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici mediante l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), funzionali a garantire la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara.

A decorrere dal 1° ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5 mila euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.

 

Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)

Una delle sezioni della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici  (BDNCP) è il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) che consente alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte degli operatori economici.

La verifica può essere svolta durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto. Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori.

Il FVOE, da un lato, acquisisce dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, dall’altro consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi e che sono necessarie alla comprova.

Il FVOE si evolve dalla versione FVOE 1.0, nella quale era richiesto il PassOE da parte dell’operatore economico per autorizzare l’accesso al relativo fascicolo, alla versione FVOE 2.0 nella quale il PassOE non è più richiesto dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi.

La documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici.

Ulteriori indicazioni relative alle modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0 sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente LINK.

 

ANAC ha inoltre pubblicato alcune FAQ (disponibili a questo LINK) per chiarire i dubbi legati alla digitalizzazione dei contratti, all’uso della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e delle Piattaforme di approvvigionamento digitali certificate.