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Il Ministro del Lavoro ha firmato il Decreto n. 143 del 25 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che definisce il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, sulla base di quanto stabilito dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, tra le quali anche CNA Costruzioni.

La verifica della congruità riguarda l’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Nel settore privato le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a euro settantamila.

La verifica è finalizzata in particolare a contrastare il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che i lavoratori nei cantieri siano effettivamente in numero proporzionato all’incarico affidato all’impresa.

Dal 30% per le opere di restauro e manutenzione degli immobili sottoposti a tutela al 22% per le ristrutturazioni di edifici civili, al 13,77% per opere stradali e ponti e così via per tutte le diverse attività che interessano il settore dell’edilizia, le imprese a seguito di apposita istanza inoltrata, riceveranno l’attestazione di congruità per il tramite delle Edilcasse/Casse Edili.

Il decreto prevede altresì meccanismi di tolleranza in misura pari o inferiore al 5% qualora sia accertato uno scostamento dalle percentuali, fornendo all’impresa la possibilità di giustificarne le cause ovvero di regolarizzare la propria posizione nel termine di 15 giorni a seguito di eventuali difformità riscontrate in misura maggiore.

L’esito negativo della verifica di congruità a seguito della mancata regolarizzazione comporta l’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI) da parte della Edilcassa/Cassa Edile.

Saranno soggetti alle verifiche di congruità (c.d. “DURC di congruità”), i lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021.

Il “Durc di congruità” si affianca, per i settori interessati, al DURC On Line, che rimane e che non ha subito modifiche.

In fase di prima applicazione, la verifica sarà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.

Ai fini della verifica si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. L’attestazione di congruità verrà infatti rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Sarà cura di CNA fornire informazioni nei prossimi mesi al fine della corretta applicazione della previsione normativa.

 

Per maggiori informazioni:
Daniele Tanferri
Responsabile CNA Costruzioni
Tel. 059 418548 | dtanferri@mo.cna.it

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