Il Governo ha adottato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Con riferimento alle imprese e i professionisti, le principali tematiche riguardano i seguenti ambiti: la sterilizzazione dell’incremento delle aliquote IVA, l’estensione della definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione delle cartelle), l’estensione dello split payment a tutte le società controllate dalle PA e il differimento dei termini per l’effettuazione degli adempimenti e versamenti contributivi sospesi nel cratere sismico del Centro Italia. Il decreto, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, è in vigore dal 16 ottobre 2017. Ecco la sintesi dei principali contenuti di interesse dell’area fiscale.

  1. Estensione della definizione agevolata dei carichi

Viene riproposta, con alcune novità, l’agevolazione ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali già prevista nel D.L. 193/2016. Si tratta di una nuova opportunità per gli esclusi dalla precedente rottamazione e per chi non è riuscito ad eseguire il pagamento di una o di entrambe le rate scadenti entro il 2 ottobre; inoltre la rottamazione viene estesa ai ruoli affidati al Concessionario nel periodo 2017. Le novità possono così sintetizzarsi:

  • tutti i soggetti che, avendo presentato l’istanza di definizione entro il 24/4/2017, non hanno eseguito nei termini il pagamento delle rate scadenti a luglio e/o a settembre, possono eseguire il versamento entro il 30/11/2017;
  • i soggetti non ammessi alla definizione agevolata perché, avendo una dilazione in corso al 24/10/2016, non avevano versato le rate scadute al 31 dicembre 2016, possono presentare una nuova istanza entro il 31/12/2017 pagando:
  • l’importo delle predette rate in unica soluzione entro il 31/5/2018;
  • le somme derivanti dalla rottamazione in tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018;
  • è possibile usufruire della definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2017 al 30/9/2017 presentando apposita istanza entro il 15/5/2018. L’agente della riscossione invierà la comunicazione delle somme da versare entro il 30/6/2018 e il pagamento potrà essere eseguito in un numero massimo di cinque rate di cui quattro nel 2018 (luglio, settembre, ottobre e novembre) e l’ultima in febbraio 2019.

Sono poi stati sospesi i termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali riguardanti i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Inoltre, è stata modificata la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma.

  1. IVA – estensione Split payment a tutte le societa’ controllate dalla P.A.

Viene modificato il comma 1bis dell’art.17ter DPR 633/72. In base a questa modifica, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018, lo split payment dovrà essere applicato per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

–              Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

–              Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art.17ter DPR 633/72 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

–              Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.1, n.2) del Codice Civile direttamente dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

–              Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art.2359, c.1, n.1) del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art.17ter DPR 633/72 o da enti e società elencate nelle lettere 0a), 0b),a,c) del riformulato c.1bis dell’art.17ter DPR 633/72;

–              Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art.17ter DPR 633/72 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a), b) del riformulato c.1bis dell’art.17ter DPR 633/72;

–              Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini Iva o in un indice alternativo di riferimento del mercato azionario da stabilire con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento saranno stabilite le modalità di attuazione di questa disposizione.

  1. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari in materia di audiovisivo

Il Dectero, in sede di conversione in Legge, ha introdotto “incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali”. Nel dettaglio, è prevista dal 2018 l’attribuzione di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di natura analoga, effettuati nell’ anno precedente. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ma sale al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

Per ottenere il bonus occorre inviare istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Le modalità e i criteri attuativi sono demandati ad un DPCM, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato.

L’art.4, c.1, del DL 148/97 ha introdotto in nuovo comma nella norma originaria prevedendo che, “ai fini della prima applicazione” (per il 2018), il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24/6/2017 al 31/12/2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (dal 24/6/2016 al 31/12/2016)

  1. Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l’anno 2018

Vengono modificati gli aumenti delle aliquote Iva previsti dalla legge 190/2014 In base a questa modifica dal 1° gennaio 2018 l’aliquota Iva del 10% verrà incrementata di 1.14 punti percentuali e di ulteriori 0.86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019. Rimangono invariati gli aumenti previsti per l’aliquota ordinaria del 22%, stabiliti dalla Legge.

N.B.: La sterilizzazione degli aumenti IVA per il 2018 previsti dalle clausole di salvaguardia è parziale ma sarà completata, in base a quanto promesso dal Governo”, con l’emanazione della legge di bilancio.

Viene inoltre previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 10 milioni di euro per il 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi.