Il Governo ha adottato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Con riferimento alle imprese e i professionisti, le principali tematiche riguardano i seguenti ambiti: la sterilizzazione dell’incremento delle aliquote IVA, l’estensione della definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione delle cartelle), l’estensione dello split payment a tutte le società controllate dalle PA e il differimento dei termini per l’effettuazione degli adempimenti e versamenti contributivi sospesi nel cratere sismico del Centro Italia. Il decreto, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, è in vigore dal 16 ottobre 2017. Ecco la sintesi dei principali contenuti di interesse dell’area fiscale.
- Estensione della definizione agevolata dei carichi
Viene riproposta, con alcune novità, l’agevolazione ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali già prevista nel D.L. 193/2016. Si tratta di una nuova opportunità per gli esclusi dalla precedente rottamazione e per chi non è riuscito ad eseguire il pagamento di una o di entrambe le rate scadenti entro il 2 ottobre; inoltre la rottamazione viene estesa ai ruoli affidati al Concessionario nel periodo 2017. Le novità possono così sintetizzarsi:
- tutti i soggetti che, avendo presentato l’istanza di definizione entro il 24/4/2017, non hanno eseguito nei termini il pagamento delle rate scadenti a luglio e/o a settembre, possono eseguire il versamento entro il 30/11/2017;
- i soggetti non ammessi alla definizione agevolata perché, avendo una dilazione in corso al 24/10/2016, non avevano versato le rate scadute al 31 dicembre 2016, possono presentare una nuova istanza entro il 31/12/2017 pagando:
- l’importo delle predette rate in unica soluzione entro il 31/5/2018;
- le somme derivanti dalla rottamazione in tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018;
- è possibile usufruire della definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2017 al 30/9/2017 presentando apposita istanza entro il 15/5/2018. L’agente della riscossione invierà la comunicazione delle somme da versare entro il 30/6/2018 e il pagamento potrà essere eseguito in un numero massimo di cinque rate di cui quattro nel 2018 (luglio, settembre, ottobre e novembre) e l’ultima in febbraio 2019.
Sono poi stati sospesi i termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali riguardanti i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Inoltre, è stata modificata la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma.
- IVA – estensione Split payment a tutte le societa’ controllate dalla P.A.
Viene modificato il comma 1bis dell’art.17ter DPR 633/72. In base a questa modifica, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018, lo split payment dovrà essere applicato per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
– Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
– Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art.17ter DPR 633/72 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
– Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, c.1, n.2) del Codice Civile direttamente dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
– Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art.2359, c.1, n.1) del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art.17ter DPR 633/72 o da enti e società elencate nelle lettere 0a), 0b),a,c) del riformulato c.1bis dell’art.17ter DPR 633/72;
– Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art.17ter DPR 633/72 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a), b) del riformulato c.1bis dell’art.17ter DPR 633/72;
– Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini Iva o in un indice alternativo di riferimento del mercato azionario da stabilire con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento saranno stabilite le modalità di attuazione di questa disposizione.
- Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari in materia di audiovisivo
Il Dectero, in sede di conversione in Legge, ha introdotto “incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali”. Nel dettaglio, è prevista dal 2018 l’attribuzione di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di natura analoga, effettuati nell’ anno precedente. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ma sale al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.
Per ottenere il bonus occorre inviare istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Le modalità e i criteri attuativi sono demandati ad un DPCM, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato.
L’art.4, c.1, del DL 148/97 ha introdotto in nuovo comma nella norma originaria prevedendo che, “ai fini della prima applicazione” (per il 2018), il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24/6/2017 al 31/12/2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (dal 24/6/2016 al 31/12/2016)
- Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l’anno 2018
Vengono modificati gli aumenti delle aliquote Iva previsti dalla legge 190/2014 In base a questa modifica dal 1° gennaio 2018 l’aliquota Iva del 10% verrà incrementata di 1.14 punti percentuali e di ulteriori 0.86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019. Rimangono invariati gli aumenti previsti per l’aliquota ordinaria del 22%, stabiliti dalla Legge.
N.B.: La sterilizzazione degli aumenti IVA per il 2018 previsti dalle clausole di salvaguardia è parziale ma sarà completata, in base a quanto promesso dal Governo”, con l’emanazione della legge di bilancio.
Viene inoltre previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 10 milioni di euro per il 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi.