Lo scorso 15 giugno 2017 il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del D.L. n.50/2017, c.d. “manovrina”, che attende ora di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

In sede di conversione è stata introdotta una specifica disciplina inerente le prestazioni occasionali, destinata a colmare il vuoto lasciato dai buoni lavoro, abrogati dal 17 marzo scorso. Ecco le prime informazioni in proposito.

Per “prestazioni di lavoro occasionali” si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, ai seguenti compensi esenti da imposizione fiscale:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; Ai fini del computo di tale limite, i compensi erogati a pensionati, giovani studenti ed altre categorie elencate dalla legge, si considerano al 75%;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, entro il limite massimo di 280 ore di lavoro, pena la trasformazione del rapporto in tempo pieno e indeterminato.

Sono previste due forme di prestazioni occasionali:

1) Libretto Famiglia
Potrà essere utilizzato dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori nell’ambito di piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare;
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora;

2) Contratto di prestazione occasionale
Utilizzabile da tutti gli altri utilizzatori, compresi quindi anche i professionisti e le imprese.
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o Contact center, una dichiarazione contenente i dati della prestazione, pena l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato:

  1. agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  2. alle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari soggetti;
  3. alle imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;
  4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

I prestatori di lavoro hanno diritto all’assicurazione INAIL, al riposo giornaliero, alle pause, ai riposi settimanali ed alla tutela della salute e sicurezza.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Per l’accesso a queste prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS.
L’INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state rese, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori.

Si ribadisce che ai fini dell’entrata in vigore delle novità sopra esposte occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL n. 50/2017. Inoltre ai fini dell’operatività delle nuove disposizioni saranno comunque necessarie le specifiche istruzioni dell’Inps, di cui vi daremo informazioni non appena disponibili.