In merito alla natura previdenziale o retributiva dei versamenti datoriali ai fondi pensionistici complementari e alla conseguente computabilità – o meno – dei suddetti versamenti ai fini del TFR, negli ultimi anni si è assistito a un orientamento giurisprudenziale non sempre concorde, con una conseguente difficoltà interpretativa ai fini di una corretta elaborazione dei cedolini paghe.

L’unica posizione ufficiale faceva riferimento a una risposta ad interpello da parte del Ministero del Lavoro, che interpretava il contributo datoriale come elemento di natura retributiva e quindi come elemento da includere nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha però affermato che, poiché non si verifica alcun passaggio di ricchezza dal datore di lavoratore al prestatore di lavoro, e poiché è assente il nesso di corrispettività tra i versamenti al fondo complementare e la prestazione lavorativa, i versamenti ai fondi di previdenza complementare non hanno natura retributiva. Affermando la natura essenzialmente previdenziale dei versamenti, questo orientamento ritiene che il contributo datoriale non debba entrare nella retribuzione per il calcolo del TFR.

Si tratta di un pronunciamento particolarmente significativo: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono infatti l’organo giurisprudenziale che ha la funzione di interpretare uniformemente le norme e di invitare le altre autorità giurisdizionali ad applicare, in quel determinato modo e da quel momento in poi, la norma di legge controversa.

Informiamo quindi che CNA, a decorrere dal mese di aprile 2016, non includerà più il contributo datoriale versato alla previdenza complementare nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le nostre sedi sono a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni in merito.