Il Decreto Aiuti BIS approvato in via definitiva in Senato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2022 ha previsto la “liberalizzazione” (art. 33-quarter) per gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, le cosiddette VePA, che riducono le dispersioni termiche, migliorando le prestazioni energetiche ed acustiche dell’edificio.
VePA è l’acronimo di vetrate panoramiche amovibili e vengono definite come “sistemi impiegati in numerosi progetti internazionali di riqualificazione edile e valorizzazione urbana poiché offrono più spazio abitativo senza generare ulteriore volumetria. Contribuiscono inoltre al risparmio energetico e alla riduzione del consumo di suolo e cementificazione del territorio“.
Parliamo di vetrate che non vanno a modificare le linee architettoniche dell’edificio né a creare volume in più; servono, invece, ad assicurare una protezione dal freddo, dalla pioggia, dall’inquinamento acustico e non ultimo un risparmio dei consumi.
Le vetrate panoramiche, secondo le nuove regole, non richiedono l’autorizzazione del Comune; possono essere installate in regime di edilizia libera ma ci sono dei criteri tecnici ed estetici che vanno rispettati.
L’articolo 33-quater del decreto aiuti bis (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) prevede una modifica all’articolo 6, comma 1, lettera b), del Testo unico in edilizia, con l’inserimento della seguente lettera b-bis) che così recita:
gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
In base alla nuova legge l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VePA) rientra in edilizia libera (art. 6, comma 1 del testo unico in edilizia), ossia realizzabile senza titoli abilitativi; questo fa sì che è possibile procedere in tempi molto più rapidi e senza costi di progettazione, sempre se risultano totalmente trasparenti e se rispettano alcuni requisiti.
Tuttavia, non è concesso a qualsiasi tipo di intervento di installazione delle VePA di rientrare in edilizia libera: ecco alcuni requisiti che determinano il regime libero della realizzazione ed installazione delle vetrate.
Nello specifico devono, innanzitutto, avere le seguenti funzioni di:
- temporanea protezione dagli agenti atmosferici,
- miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
- riduzione delle dispersioni termiche,
- parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche che dall’edificio potrebbero entrare in casa,
- favorire la micro-aerazione, ossia consentire la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici.
Condizione necessaria è che l’installazione delle VePA NON realizzi nuova volumetria, ossia “spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici“, così come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo.
Le vetrate, quindi, non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
Infine, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.