Per attività di tatuaggio si intende quella inerente a inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma allo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

Per attività di piercing si intende quella inerente all’inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

È fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di piercing di fornire all’interessato, se maggiorenne, o se minorenne, ai genitori o a chi esercita la patria potestà, tutte le informazioni utili per praticare l’attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, modalità di esecuzione e rischi connessi allo specifico trattamento richiesto: si deve quindi acquisire il consenso informato dell’interessato all’esecuzione del trattamento da parte dell’operatore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell’orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

L’attività dovrà svolgersi secondo le indicazioni tecniche di cui alla Delibera di Giunta Regionale 11/4/07 n° 465.

Tatuaggio e piercing: requisiti

  • Per l’esercizio dell’attività di tatuatore e piercing è necessaria la frequenza di un corso di formazione organizzato dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL di cui alla lettera H) della D.G.R. 465/2007.
  • L’attestato di partecipazione al corso deve essere posseduto da tutti gli operatori che eseguono attività di tatuaggio o piercing sulla clientela.
  • La persona in possesso dei requisiti professionali deve essere sempre presente durante l’esercizio dell’attività.
  • Sono considerati idonei gli attestati di partecipazione al corso di formazione rilasciati da altre Regioni.

 

Per maggiori informazioni:
Maria Luisa Burani, responsabile CNA Benessere e Sanità
Tel. 059 418508 | burani@mo.cna.it