Ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili accatastati in categoria C/2 che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. L’Agenzia delle Entrate lo chiarisce con la risposta a interpello n. 562 del 27 novembre 2020.
Con la risposta a interpello n. 562 del 27 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus e interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione di uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3.
Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative ad alcuni specifici interventi. Questi devono essere finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (indicati indicati nel comma 1 dell’art. 119 del decreto Rilancio e sono i cosiddetti interventi “trainanti”). Ci sono poi ulteriori interventi che vengono realizzati congiuntamente ai primi (cosiddetti interventi “trainati” indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119).
Gli specifici interventi devono essere effettuati su:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno che siano situate all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Sotto il profilo oggettivo, inoltre, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus 110% spetta per interventi effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze. Sono invece escluse dall’agevolazione fiscale le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni.
Immobili destinati ad abitazione dopo gli interventi
Rientrano nel Superbonus 110% gli interventi realizzati su immobili accatastati in categoria C/2 che solo al termine dei lavori diverrà abitativo (e accorpato all’unità immobiliare di categoria A/3), in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici.
Questo è stato chiarito in risposta ad una FAQ pubblicata nell’area tematica dedicata al “Superbonus 110%” del sito dell’Agenzia delle entrate.
Questa possibilità, tuttavia, è subordinata a diverse condizioni.
Innanzitutto, nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, deve risultare chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo. Devono poi sussistere tutte le altre condizioni e devono essere effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Quindi, relativamente agli interventi di efficientamento energetico è necessario, anche ai fini del Superbonus, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento.
È possibile fruire del Superbonus 110% per gli involucri degli edifici accatastati in categoria C/2 dotati di camini anche nell’ipotesi di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate. Tuttavia, anche in questo caso, la condizione è che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in abitativo.
Vi sottopongo un caso particolare: si tratta di un condominio minimo di un palazzo a schiera con muri laterali comuni con fabbricati confinanti composto da 4 appartamenti con scala di accesso comune sulla strada comunale e con al pian terreno n.2 locali c/2 con uscita indipendente sempre sulla strada. Di questi c/2 uno e’ pertinenza dell’ appartamento sovrastante, mentre l altro, di mia proprieta,’ non e’ pertinenza di abitazione residenziale. ( A titolo informativo il sottoscritto possiede nello stesso paese distante da questo c/2 un appartamento seconda casa con magazzini sottostanti in questo caso pertinenze della stessa). Poiché i condomini (ad eccezione del sottoscritto che ha molte riserve sul provvedimento del 110×100 poiche’ molto complesso e con normativa poco chiara tutta da interpretare), si sono infervorati del tutto gratis, hanno interpellato un tecnico che avrebbe proposto di usufruire del 110×100 per il cappotto termico limitato alle facciate (esclusi i muri laterali di confine)e del sismabunus 110 limitato pero’ soltanto al tetto. Vorrei sapere se anche io, pur dissenziente, rientro coattivamente nel beneficio della norma, oppure devo fare fronte alle spese direttamente. Inoltre faccio presente che non ho alcuna intenzione di concedere la variazione di destinazione d uso del mio c/ 2, qualora il tecnico lo considerasse pertinenza, in quanto dovrei dotarlo di riscaldamento bagno impianto elettrico cerificato, e non essendoci la possibilita’ di ricavare finestre, credo che non otterrei nemmeno l abitabilita’. Quindi, qualora fossi costretto coattivamente dalla norma al cambiamento d uso, andando incontro ad un aggravio dell’ Imu, mi vedrei costretto a citare in giudizio gli altri condomini per un aggravio permanente a mio carico. Gradirei avere un vostro parere a riguardo, Ve ne sarei
estremamente grato, grazie anticipatamente
Pietro Fanti
Gentile sig. Fanti,
essendo la sua domanda molto specifica, richiede una consulenza che generalmente forniamo privatamente.
Può contattare tramite mail il nostro responsabile Daniele Tanferri (dtanferri@mo.cna.it) per fissare un incontro.
Cordialmente,
CNA Modena
Salve,
vivo in un immobile di mia proprietà di 2 piani, il piano terra è perfettamente a norma mentre il primo piano è accatastato ma non sanato. Attendiamo che esca una sanatoria.
In queste condizioni posso usufruire del superbonus?
Buongiorno Maria Pia,
sulla base di questi pochi elementi, la risposta alla sua domanda é negativa. Prima occorre avere sanato. È possibile usufruire dei Bonus Minori (non 110%) sull’immobile al 1° piano.
È consigliabile, comunque, rivolgersi a un tecnico per capire il reale stato dell’immobile e se ci sono delle pratiche o pendenze in corso.
Cordiali saluti,
CNA Modena
Buonasera…io ho un fabbricato categoria C2 posso usufruire del 110%?….demolizione ricostruzione e cambio destinazione d’uso…se si che bonus posso usufruire?
Buongiorno Donato,
la sua è una consulenza molto specifica che richiede un’analisi approfondita. Può contattare Daniele Tanferri, responsabile CNA Costruzioni (tel. 059 418548 – dtanferri@mo.cna.it), oppure la sede CNA più vicina a lei (https://www.mo.cna.it/aree-territoriali/).
Cordialmente,
CNA Modena
Buongiorno, Io vivo in un immobile anni ’60 composto da due appartamenti (piano terra e piano primo) comunicanti tra loro con una scala interna. Gli appartamenti hanno utenze individuali (contattori separati) ma risultano allo stesso numero civico. Posso usufruire del bonus come due unità immobiliari? Grazie.
Gentile sig. Giusto,
essendo la domanda un po’ articolata, può contattare telefonicamente Daniele Tanferri al numero 059 418548.
Cordiali saluti,
CNA Modena