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Ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili accatastati in categoria C/2 che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. L’Agenzia delle Entrate lo chiarisce con la risposta a interpello n. 562 del 27 novembre 2020.

 

Con la risposta a interpello n. 562 del 27 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus e interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione di uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3.

Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative ad alcuni specifici interventi. Questi devono essere finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (indicati indicati nel comma 1 dell’art. 119 del decreto Rilancio e sono i cosiddetti interventi “trainanti”). Ci sono poi ulteriori interventi che vengono realizzati congiuntamente ai primi (cosiddetti interventi “trainati” indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119).
Gli specifici interventi devono essere effettuati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno che siano situate all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sotto il profilo oggettivo, inoltre, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus 110% spetta per interventi effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze. Sono invece escluse dall’agevolazione fiscale le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni.

Immobili destinati ad abitazione dopo gli interventi

Rientrano nel Superbonus 110% gli interventi realizzati su immobili accatastati in categoria C/2 che solo al termine dei lavori diverrà abitativo (e accorpato all’unità immobiliare di categoria A/3), in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici.
Questo è stato chiarito in risposta ad una FAQ pubblicata nell’area tematica dedicata al “Superbonus 110%” del sito dell’Agenzia delle entrate.

Questa possibilità, tuttavia, è subordinata a diverse condizioni.
Innanzitutto, nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, deve risultare chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo. Devono poi sussistere tutte le altre condizioni e devono essere effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Quindi, relativamente agli interventi di efficientamento energetico è necessario, anche ai fini del Superbonus, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento.

È possibile fruire del Superbonus 110% per gli involucri degli edifici accatastati in categoria C/2 dotati di camini anche nell’ipotesi di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate. Tuttavia, anche in questo caso, la condizione è che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in abitativo.