La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 14/2016 del 25 ottobre 2016 che chiedeva quale fosse il trattamento spettante al lavoratore in caso di effettuazione di esami clinici nell’ambito della sorveglianza sanitaria, in una clinica al di fuori del luogo di lavoro.

In particolare:

  • a chi competono i costi per il trasporto dei lavoratori tra il luogo di lavoro e la clinica;
  • se il tempo impiegato per tali spostamenti deve considerarsi orario di lavoro.

La Commissione Interpelli ha evidenziato innanzitutto che il Testo Unico Sicurezza dispone che le visite mediche siano effettuate a cura e spese del datore di lavoro e che le misure relative alla salute non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Pertanto, i costi per gli spostamenti sono a carico del datore di lavoro ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.

Gli articoli menzionati nell’appello sono l’Art.41 co.4 D.Lgs.81/2008 (le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a)(visita preventiva), b) (visita periodica) e d)(visita cambio mansione o idoneità alla mansione) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) e l’Art.15 co.2 D.Lgs.81/2008 (Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori).

Di conseguenza, il lavoratore che viene chiamato per una visita medica, il tempo impiegato per recarsi sul luogo della visita e il tempo stesso impiegato per sottoporsi a sorveglianza sanitaria, dovendo essere considerato come orario di lavoro, dovrà essere retribuito come straordinario, se eccedente l’orario ordinario giornaliero/settimanale.

Con questa circolare si intende modificare l’eventuale diverso orientamento tenuto fino a questo momento.

Le sedi CNA restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.