La Conferenza delle Regioni ha stabilito che in tutte le Regioni d’Italia i saldi invernali partiranno in via anticipata il sabato 3 gennaio 2015.

Conseguentemente, rispetto alla precedente comunicazione inviata il 5/12/2014, anche in Emilia Romagna i saldi anziché partire il primo giorno feriale precedente l’epifania (che sarebbe stato lunedì 5 gennaio 2015) partiranno sabato 3 gennaio 2015.

Ai sensi della delibera della Giunta Regionale 1780/2013 del 2/12/13, l’obbligo della comunicazione di inizio saldi al Comune è abrogata.

Si possono iniziare ad applicare i saldi anche dopo il 3 gennaio, ma non si può superare la data del 5 marzo.

Si ricorda ancora una volta che il prezzo da esporre al consumatore deve riportare le seguenti modalità:

– PREZZO NORMALE DI VENDITA;
– SCONTO O RIBASSO SUL PREZZO NORMALE;
– PREZZO NETTO DI VENDITA.

Inoltre si rammenta quanto segue:

  • La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
  • E’ obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
  • Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
  • Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
  • Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
  • E’ fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
  • Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
  • E’ vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

Cogliamo l’occasione per darVi alcune indicazioni sulle vendite promozionali.

VENDITE STRAORDINARIE PROMOZIONALI (ART. 15 D.LGS. 114/1995)

Comunicazione al Comune:

  • per legge non necessaria
  • un eventuale regolamento comunale (polizia urbana, esercizi di vicinato, ecc.) la può prevedere

Quando effettuarle:

  • possono essere effettate in qualsiasi periodo dell’anno
  • per periodi di tempo limitati
  • va indicata la data di inizio e di conclusione

Quali prodotti sottoporre a promozione:

  • tutti o una parte dei prodotti merceologici
  • vanno separati quelli soggetti a promozione dagli altri

Condizioni di vendita:

  • favorevoli, reali ed effettive

Prezzo da indicare:

  • prezzo normale di vendita
  • percentuale di sconto
  • prezzo attuale di vendita

In allegato potete scaricare la circolare di CNA.COM



Allegata Circolare CNA COM