La Conferenza delle Regioni ha stabilito che in tutte le Regioni d’Italia i saldi invernali partiranno in via anticipata il sabato 3 gennaio 2015.
Conseguentemente, rispetto alla precedente comunicazione inviata il 5/12/2014, anche in Emilia Romagna i saldi anziché partire il primo giorno feriale precedente l’epifania (che sarebbe stato lunedì 5 gennaio 2015) partiranno sabato 3 gennaio 2015.
Ai sensi della delibera della Giunta Regionale 1780/2013 del 2/12/13, l’obbligo della comunicazione di inizio saldi al Comune è abrogata.
Si possono iniziare ad applicare i saldi anche dopo il 3 gennaio, ma non si può superare la data del 5 marzo.
Si ricorda ancora una volta che il prezzo da esporre al consumatore deve riportare le seguenti modalità:
– PREZZO NORMALE DI VENDITA;
– SCONTO O RIBASSO SUL PREZZO NORMALE;
– PREZZO NETTO DI VENDITA.
Inoltre si rammenta quanto segue:
- La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
- E’ obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
- Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
- Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
- Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
- E’ fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
- Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
- E’ vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
Cogliamo l’occasione per darVi alcune indicazioni sulle vendite promozionali.
VENDITE STRAORDINARIE PROMOZIONALI (ART. 15 D.LGS. 114/1995)
Comunicazione al Comune:
- per legge non necessaria
- un eventuale regolamento comunale (polizia urbana, esercizi di vicinato, ecc.) la può prevedere
Quando effettuarle:
- possono essere effettate in qualsiasi periodo dell’anno
- per periodi di tempo limitati
- va indicata la data di inizio e di conclusione
Quali prodotti sottoporre a promozione:
- tutti o una parte dei prodotti merceologici
- vanno separati quelli soggetti a promozione dagli altri
Condizioni di vendita:
- favorevoli, reali ed effettive
Prezzo da indicare:
- prezzo normale di vendita
- percentuale di sconto
- prezzo attuale di vendita
In allegato potete scaricare la circolare di CNA.COM
![]() Allegata Circolare CNA COM |