È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’atteso decreto correttivo–bis del D.lgs. 36/2021 sul “lavoro sportivo”. Il decreto correttivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5/09/2023, interviene a correggere e modificare le norme contenute nel Decreto 36/2021 e del suo correttivo, Decreto n.163 del 5 ottobre 2022.

I provvedimenti più rilevanti, commentati, in estrema sintesi, nella presente comunicazione, riguardano principalmente gli statuti e il lavoro sportivo.

 

1. Adeguamento degli statuti

Gli statuti delle ASD e SSD che sono iscritte nel Registro delle attività Sportive dilettantistiche devono essere adeguati agli obblighi di legge; è previsto che le modifiche statutarie possano avvenire entro il 31/12/2023 con delibera dell’assemblea dei soci in forma straordinaria.

Se le modifiche apportate dalle ASD e SSD, riguardano solo l’adeguamento alle nuove norme, è prevista l’esenzione dall’imposta di registro. Ricordiamo che l’esenzione dall’imposta di bollo per le ASD e SSD è in vigore dal 1° gennaio 2019.

 

2. Gli altri punti di interesse per le ASD E SSD iscritte nel RAS (Registro Attività Sportive Dilettantistiche)

 

  • Esclusi dalla base imponibile IRAP, i compensi erogati ai co.co.co. sportivi dilettanti, per un importo fino a euro 85.000 in riferimento ad ogni percipiente;
  • Abrogato l’obbligo dell’invio del modello EAS;
  • Le ASD e SSD dovranno richiedere al TRIBUNALE, il certificato penale del casellario giudiziale detto “certificato antipedofilia”, per i collaboratori e i dipendenti che lavorano coi minori.
  • In sede di affiliazione annuale dovrà essere comunicato all’ente affiliante, il nominativo del responsabile della protezione dei minori;
  • Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie purchè non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

 

3. La procedura per l’acquisizione della personalità giuridica e il patrimonio minimo

Per il conseguimento della personalità giuridica, a cura di un notaio, viene prevista la costituzione di un patrimonio minimo di 10.000 euro, con la precisazione che se tale patrimonio non è costituito da denaro, il valore dello stesso deve risultare da una perizia giurata da un revisore legale o da una società di revisione.

Viene prevista una procedura analoga a quella disciplinata dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile per le società di capitali, in merito al mantenimento dell’integrità patrimoniale: quando risulta che il patrimonio minimo è ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l’assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), ovvero la trasformazione dell’associazione (in associazione priva di personalità giuridica) o lo scioglimento dell’ente.

 

4. Volontari

Quando la prestazione sportiva è a carattere gratuito, si tratta di VOLONTARIATO; tale figura è incompatibile con qualsiasi attività retribuita dallo stesso ente sportivo.

Deve essere stipulata una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).

Viene introdotta la possibilità di riconoscere ai volontari dei rimborsi spese anche se non documentati, fino ad un massimo di 150 euro mensili; il volontario dovrà rilasciare un’autodichiarazione che dichiari di non essere in grado di produrre una documentazione specifica; NON si tratta di “compensi forfettari”!

È necessario che l’organo competente (Consiglio direttivo) deliberi in merito alla tipologia di attività di volontariato e di spese, ammesse a questa modalità di rimborso.

 

5. Lavoratori sportivi

Sono lavoratori sportivi gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori tecnici, e direttori di gara, che esercitano l’attività verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo cioè verso le ASD e SSD iscritte nel RAS, le Federazioni, gli Enti e le Discipline nazionali, e a favore di ogni altro soggetto tesserato (ad esempio un atleta che ingaggi a sue spese un allenatore).

È altresì considerato “lavoratore sportivo” ogni altro tesserato, che svolge verso corrispettivo, mansioni rientranti nell’attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici di ogni Federazione e Disciplina Sportiva anche Paralimpiche; l’elenco delle mansioni è tenuto ed aggiornato dal Dipartimento dello Sport entro il 31 dicembre di ogni anno.

In ogni caso NON rientrano tra le mansioni sportive:

  • Le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali, ma ad esse si applicano le agevolazioni tributarie e previdenziali;
  • Le prestazioni svolte nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi (medico, fisioterapista, psicologo, avvocato, commercialsita, maestri di sci, o di vela,…..).

Dal punto di vista dell’inquadramento giuridico i lavoratori possono essere inquadrati come: LAVORATORI SUBORDINATI o LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratore autonomo può essere inquadrato in due fattispecie:

  • lavoratori con Partita Iva, se l’oggetto della prestazione è l’opera/il servizio di un’attività organizzata in piena autonomia e a proprio rischio;
  • collaborazione coordinata e continuativa se la prestazione è prevalentemente personale, autonoma e se l’organizzazione del lavoro, si connota in modalità di coordinamento, di comune accordo tra le parti.

Per i lavoratori autonomi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è previsto che

  • quando la durata della prestazione non supera le 24 ore settimanali, si presume che il contratto di lavoro autonomo sia nella forma di collaborazione coordinata e continuativa e l’onere della prova contraria spetta a chi contesta tale natura;
  • se il rapporto supera le 24 ore, il contratto può essere comunque inquadrato come collaborazione coordinata e continuativa, ma in questo caso l’onere della prova spetta al committente.

Nel computo delle 24 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni o gare sportive.

 

Trattamento tributario (IRPEF)

I compensi ricevuti da qualsiasi “lavoratore sportivo” (subordinati, e autonomi, le co.co.co. amministrativo-gestionali) sono esenti da IRPEF fino a 15.000 euro.

 

Trattamento contributivo (INPS)

Per le co.co.co. Sportive, le co.co.co. amministrativo gestionali e per i liberi professionisti (sono esclusi i lavoratori subordinati):

  • i compensi annui fino a 5.000 euro sono ESENTI da INPS
  • oltre i 5.000, si applicano i contributi INPS e la base imponibile su cui calcolare l’importo dovuto, è ridotta del 50%, (fino al 31/12/2027); i contributi minori si calcolano invece integralmente sulla parte eccedente i 5.000 Euro.
  • Per le ASD e SSD (piccole) con volume di ricavi non superiore a 100.00 euro, in rifeimento all’anno 2022 (o per gli esercizi a “cavallo” in relazione all’esercizio chiuso al 30/06/2023), è previsto un contributo di importo pari ai contributi previdenziali versati da luglio a novembre 2023, sulle co.co.co.sportive; modalità e termini saranno definiti con successivo decreto.

Trattamento assicurativo (INAIL)

I compensi erogati nell’ambito del lavoro sportivo autonomo nella forma delle co.co.co., sono esclusi dal versamento del premio INAIL sull’intero compenso; a detti lavoratori, infatti, si applica già la tutela assicurativa obbligatoria legata al tesseramento nazionale.

N.B.: tale esenzione non opera per i lavoratori sportivi subordinati né per le co.co.co. amministrativo gestionali.

Importante: spetta ad ogni lavoratore sportivo autocertificare, al momento della percezione del compenso, il superamento o meno delle soglie di franchigia, in riferimento all’anno solare ( 1/1- 31/12).

 

Adempimenti

Tutti gli adempimenti legati alla gestione dei rapporti di lavoro sportivo, nella forma di co.co.co., sono notevolmente semplificati, in quanto essi possono essere gestiti attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

È infatti previsto che, per tutte le collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva (senza soglia di esclusione),:

  • Le comunicazioni di assunzione siano effettuate attraverso il RAS (Registro Attività Sportive) entro il 30° giorno successivo del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
  • L’obbligo della tenuta del Libro Unico del Lavoro, può essere adempiuto (sempre attraverso il RAS) entro 30 gg dalla fine di ciascun anno (per il 2023 sarà enro il 30 gennaio 2024) fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. È facoltativa la possibilità di adempiere alla tenuta del Libro Unico del Lavoro(LUL) tramite il RAS.
  • L’obbligo della comunicazione mensile all’INPS (UNIEMES), può essere assolta attraverso il RAS.
  • Se il compenso annuale NON supera i 15.000 non vi è obbligo di emissione del prospetto paga (“cedolino paghe”).

N.B. Per il 2023, ai fini del limite dei 15.000, occorre tener conto, per anno solare, anche dei compensi forfettari incassati dal percipiente fino al 30 giugno 2023 con il precedente regime.

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per la co.co.co. sportive, relativi al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuali entro il 31/10/2023.

N.B. Si ricorda che le suddette semplificazioni NON si applicano ai rapporti di lavoro sportivo di natura subordinata né ai rapporti di co.co.co amministrativo-gestionale, per i quali vanno espletati gli ordinari adempimenti (no RAS) del datore di lavoro, da operarsi attraverso l’intervento di un consulente che operi in materia giuslavoristica (vedi CNA).

 

Per i lavoratori sportivi in possesso di P.IVA

L’ente sportivo non deve operare alcun adempimento a livello di comunicazione dei dati, in quanto sarà onere del PROFESSIONISTA sportivo procedere all’apertura della propria posizione all’INPS, alla dichiarazione dei compensi percepiti ed al versamento delle relative imposte e contributi.

 

Dipendenti di pubbliche amministrazioni

È prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti di qualsiasi amministrazione pubblica (scuole, regioni, comuni, ecc.…) fuori dall’orario di lavoro, di svolgere un’attività sportiva sotto qualunque forma, a condizione che diano all’amministrazione di appartenenza:

  • una comunicazione, se svolgono la propria attività come VOLONTARI SPORTIVI,
  • richiedano un’autorizzazione se invece la loro prestazione È REMUNERATA (dopo i 30 gg vale il principio del “silenzio assenso”).

Essi possono stipulare contratti di lavoro sportivo come co.co.co. e possono inoltre percepire premi per i risultati ottenuti, o ricevere borse di studio.

 

I direttori di gara e soggetti assimilati

Per questa tipologia di “lavoro sportivo” il rapporto di lavoro, deve essere istaurato dagli organismi affilianti, anche per conto delle proprie associazioni e società affiliate, in base ai regolamenti nazionali.

Ai medesimi soggetti è prevista inoltre e in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dagli enti nazionali, la possibilità di erogare rimborsi forfettari per le spese sostenute anche nel proprio comune di residenza, ma nei limi di 150 euro mensili.

 

Premi per i risultati ottenuti

Potranno essere erogati PREMI a TECNICI E ATLETI tesserati, per i risultati ottenuti nelle competizioni; sui premi si applicherà una tassazione con ritenuta a titolo di imposta del 20%; il premio ottenuto non costituirà quindi reddito da indicare nella dichiarazione dei redditi del percipiente.

 

Prestazioni occasionali

Si prevede la possibilità, per le ASD e SSD, per gli Organismi di affiliazione, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute SPA, di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale con la precisazione che, in tal caso, si applicherà il regime ordinario (e non quello agevolato sportivo).

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai lavoratori sportivi si applica la disciplina del D.lgs.81/2008 in quanto lavoratori; in caso di co.co.co sportivi, che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro, si applicano le disposizioni semplificate dell’articolo 21 del d.lgs. 81/2008 comma 2 previste per i lavoratori autonomi.

Attenzione: la presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di un solo co.co.co amministrativo-gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 euro annui, è obbligo l’applicazione del D.LGS. 81/2008 nella disciplina ordinaria, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Attenzione! I pagamenti dei compensi a QUALUNQUE lavoratore sportivo devono essere tracciabili, non più in contanti!