L’atteso decreto correttivo che, a seguito di mille emendamenti presentati dalle parti interessate, avrebbe dovuto chiarire e ulteriormente semplificare la “messa a terra” della riforma, ad oggi 30 giugno, non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, le norma da applicare da DOMANI, sabato 1° luglio 2023, è quella stabilita dal Decreto 36/2021 e dal suo correttivo, Decreto n.163 del 5 ottobre 2022.

I provvedimenti più rilevanti, commentati, in estrema sintesi, nella presente comunicazione, riguardano quelli relativi alle attività sportive dilettantistiche.

Si tratta di:

  • Lo statuto delle ASD e SSD deve contenere la clausola che l’attività sportiva sia svolta in via principale; viene fatta eccezione per le ASD e SSD che sono anche E.T.S. iscritte nel RUNTS
  • Inserita la figura del volontario, quale soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate;i volontari dovranno essere assicurati per il rischio di malattia, infortunio, e responsabilità civile, connesse all’attività specifica di volontariato;
  • Potranno essere erogati PREMI per i risultati ottenuti nelle competizioni a TECNICI E ATLETI; sui premi si applicherà una tassazione con ritenuta a titolo di imposta del 20%; tale importo, non avendo appunto natura retributiva, non andrà dichiarato e non verrà sommato ad altri redditi del percipiente.
  • Viene prevista l’abrogazione del vincolo sportivo a partire dal 1° luglio 2023;
  • Nuovo lavoro sportivo.
  • Vincolo sportivo: verrà ELIMINATO dal 31 luglio 2023

 

Lavoratori sportivi

Vengono identificate le figure di lavoratori sportivi, intesi quali: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori tecnici, e direttori di gara, nonché ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive.

I lavoratori sportivi debbono essere tesserati e svolgere un’attività, remunerata, tra quelle riconosciute dalle Federazioni o Enti o Discipline Nazionali  affilianti.

Solo le figure sopra elencate sono considerate “lavoratori Sportivi” e possono godere delle agevolazioni e facilitazione previste dal decreto.

Eccezione è prevista per le collaborazioni amministrativi-gestionali che NON sono considerate “lavatori sportivi” ma a essi si applicano le agevolazioni tributarie e previdenziali.

Dal punto di vista dell’inquadramento giuridico i lavoratori possono essere inquadrati come: lavoratori subordinati o lavoratori autonomi.

Il lavoratore autonomo può essere inquadrato in due fattispecie:

  • lavoratori con Partita Iva, se l’oggetto della prestazione è l’opera/il servizio di un’attività organizzata in piena autonomia e a proprio rischio;
  • collaborazione coordinata e continuativa se la prestazione è prevalentemente personale, autonoma e se l’organizzazione del lavoro, si connota in modalità di coordinamento,  di comune accordo tra le parti.

È previsto che:

  • quando la durata della prestazione non supera le 18 ore settimanali, si presume che il contratto di lavoro autonomo sia nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • se il rapporto supera le 18 ore, il contratto può essere comunque inquadrato come collaborazione coordinata e continuativa, ma in questo caso non opera la presunzione.

Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni o gare sportive.

Dal punto di vista del trattamento tributario (IRPEF): i compensi ricevuti dai tutti i  lavoratori sportivi sono esenti da IRPEF fino a 15.00 euro

Dal punto di vista del trattamento contributivo (INPS):

per i co.co.co. e i liberi professionisti (esclusi i lavoratori subordinati):

  • i compensi annui fino a 000 euro sono ESENTI
  • oltre i 5.000, si applicano i contributi INPS : fino al 31/12/2027 la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è ridotta del 50%, mentre i contributi minori si calcolano integralmente sulla parte eccedente i 5.000 Euro.   

Dal punto di vista del trattamento assicurativo (INAIL): il premio INAIL è dovuto sull’intero compenso senza franchigia.

 

N.B. Spetta ad ogni lavoratore sportivo autocertificare, al momento della percezione del compenso, il superamento o meno delle soglie di franchigia, in riferimento all’anno solare.

 

Dipendenti di pubbliche amministrazioni

È prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti di qualsiasi amministrazione pubblica (scuole, regioni, comuni, ecc.…) fuori dall’orario di lavoro, di svolgere un’attività sportiva sotto qualunque forma, a condizione che diano all’amministrazione di appartenenza:

  • una comunicazione, se svolgono la propria attività come VOLONTARI SPORTIVI,
  • richiedano un’autorizzazione se invece la loro prestazione È REMUNERATA.

Essi possono stipulare contratti di lavoro sportivo come co.co.co. e possono inoltre percepire premi per i risultati ottenuti, o ricevere borse di studio.

 

Gli adempimenti

Tutti gli adempimenti legati alla gestione dei rapporti di lavoro sportivo saranno notevolmente semplificati, in quanto essi potranno essere gestiti attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche; si tratta delle comunicazioni da fare agli istituti INPS e INAIL e al centro per l’impiego.

N.B. Ad oggi il Registro, non è in grado di svolgere queste funzioni.

 

CNA Modena è in grado di assistere le associazioni e le società sportive nell’adempiere a questi nuovi obblighi. Potete rivolgervi all’ufficio paghe della vostra sede CNA di riferimento.