La Regione Emilia – Romagna ha emanato una nuova ordinanza per facilitare il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali.

Ricordiamo che tali disposizioni sono applicabili esclusivamente nei Comuni interessati dallo stato di emergenza.

Queste disposizioni sono applicabili per un periodo di 6 mesi, fino al 1/12/2023.

In merito alla corretta gestione dei rifiuti:

  •  il punto 1) dell’ordinanza n.67/2023 esclude dal campo d’applicazione della normativa sui rifiuti i sedimenti provenienti da edifici pubblici e privati da aree allagate, ad esclusione (e pertanto rientrano nella normativa) di quelli provenienti da aree produttive che siano stati a contatto con materiali inquinanti. Nel caso i sedimenti siano convogliati nelle reti fognarie, occorre verificare tale possibilità con il gestore del servizio idrico. Con l’ordinanza n.78/2023, viene chiarito che sono inclusi in questi materiali quelli derivanti da eventi franosi da aree pubbliche o private e da aree allagate (es: strade, aree agricole ecc…), purchè, sulla base delle informazioni disponibili, non siano stati contaminati. Quindi con il termine “sedimenti” si intendono le acque fangose, i limi e le terre derivanti dagli eventi meteorici;
  • i materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dalle frane, anche prelevati da corsi d’acqua naturali e artificiali a seguito del crollo di arginature o trasportati dalle acque, se non frammisti a rifiuti possono essere gestiti in sito secondo le buone pratiche, ovvero essere raggruppati in aree dedicate in attesa di successivo utilizzo. Questi materiali sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti e possono essere convogliati nel reticolo idrografico naturale, previo confronto per le vie brevi con gli enti competenti alla sua gestione;
  • se i materiali di cui al punto precedente sono invece frammisti ad altre tipologie di rifiuti, vi si possono applicare le disposizioni previste dall’ordinanza n.67/2023 per valutarne la classificazione come materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti;
  • possono essere conferiti in discarica gli scarti derivanti da operazioni di trattamento finalizzate al recupero dei rifiuti degli eventi alluvionali;
  • le carcasse di animali da allevamento frammiste a rifiuti derivanti da crolli conseguenti agli eventi alluvionali che non rientrano nella classificazione dei sottoprodotti di origine animale perché non recuperabili, sono rifiuti speciali classificati con il codice CER 02.02.99; tali rifiuti, corredati dell’autorizzazione del Servizio Veterinario, vanno conferiti in impianti di discarica, che in base all’ordinanza n.78/2023 sono autorizzati a ricevere rifiuti con il suddetto codice CER;
  • viene autorizzato il trattamento dei rifiuti liquidi del comparto agroalimentare provenienti da aziende site nei territori alluvionati, individuati con il codice CER 02.03.01, presso gli impianti di depurazione se il gestore dell’impianto lo valuta tecnicamente compatibile. Per impianti di depurazione del comparto agroalimentare, questi quantitativi conferiti non sono conteggiati al fine del rispetto della limitazione del 50% di cui alla delibera di Giunta regionale n. 708/2020.