È uscito in Gazzetta ufficiale (n. 296 del 20 dicembre) il decreto che individua i parametri per il rilascio delle autorizzazioni, al personale delle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita.

Il decreto detta i requisiti sulla base dei quali le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo al dipendente che ne faccia richiesta.
Si ricorda al riguardo che,  l’art.25 co.6 del d.lgs.36/21, prescrive obbligatoriamente un’autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di attività sportiva remunerata, a differenza di quanto previsto invece per le prestazioni di volontariato per le quali è sufficiente la mera comunicazione; il rilascio dell’autorizzazione gode del meccanismo di silenzio assenso trascorsi 30 giorni dalla richiesta.

In base a quanto disposto dal provvedimento, le amministrazioni titolari del rapporto di pubblico impiego devono autorizzare lo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo quando sussistano congiuntamente due requisiti:

  • Assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente in base alla qualifica del dipendente, alla posizione professionale e alle attività assegnate;
  • Insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.

L’attività di lavoro sportivo autorizzata:

  • Deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
  • Non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
  • Non deve intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
  • Non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell’ufficio cui il dipendente è assegnato (e a tal fine andrà soppesato il tempo e la durata della prestazione di lavoro sportivo).

Il provvedimento conferma che la possibilità di svolgere attività di lavoro sportivo è consentita anche ai pubblici dipendenti a tempo pieno, purché nel rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione e purché la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza, ovvero non impegni il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Si evidenzia infine che, come previsto espressamente dal decreto,  i requisiti devono permanere per tutta la durata di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo, legittimando quindi la revoca dell’autorizzazione quando l’amministrazione di appartenenza abbia riscontrato il venir meno delle condizioni che avevano legittimato il rilascio del provvedimento autorizzatorio.