In rifermento all’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività dei lavoratori/prestatori occasionali all’I.T.L. competente per territorio, da parte del committente, fino ad oggi fatta mediante SMS o posta elettronica, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, rende noto che a decorrere dalle ore 10,00 di oggi, lunedì 28 marzo 2022, sarà disponibile una nuova applicazione sul portale “Servizi lavoro”, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati, tramite SPID e CIE.

Fino al 30 aprile 2022 sarà ancora possibile effettuare detta comunicazione a mezzo e-mail, secondo le modalità attualmente in uso; si ricorda che, prima dell’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro autonomo occasionale, si deve inviare una PEC all’Ispettorato Territoriale del lavoro competente per territorio, tramite PEC dell’associazione o fondazione, alla PEC dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per Modena e provincia ITL.modena@pec.ispettorato.gov.it) nel caso sorgessero problemi iniziali di utilizzo della nuova applicazione.

In riferimento al nuovo applicativo accessibile tramite SPID e CIE sia da parte dei committenti che degli intermediari abilitati al seguente indirizzo servizi.lavoro.gov.it, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inoltre chiarito che:

  • la modulistica on-line richiede gli stessi dati che devono essere indicati nel testo delle e-mail. Occorre inoltre inserire i dati relativi al documento d’identità del lavoratore autonomo e del permesso di soggiorno nel caso di lavoratore extracee.
  • in riferimento al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Si evidenzia in proposito, a conferma di quanto da noi già specificato, che il periodo di 30 giorni non ha alcun valore legale ma rappresenta solo un parametro di riferimento che va considerato insieme agli altri necessari al fine di valutare la genuinità della prestazione occasionale.

A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo di comunicazione in argomento sarà quello telematico. Pertanto, le comunicazioni effettuate e mezzo e-mail non saranno più ritenute valide e comporteranno l’applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di omessa comunicazione.

N.B. Si ricorda che, come riportato nella nostra newsletter del 20/01/2022, sono esonerati da tale obbligo gli enti non commerciali in relazione alle prestazioni afferenti la loro attività istituzionale.