Il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale, in caso di superamento dei parametri dimensionali, previsti dal Codice del Terzo Settore.

L’organo di controllo è obbligatorio nelle fondazioni enti del terzo settore, nelle imprese sociali, nei centri servizi volontariato e negli altri Enti del Terzo Settore quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Gli Enti del Terzo Settore, di maggiori dimensioni, sono anche obbligati a disporre dell’organo di revisione al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

In ogni caso, entrambi i suddetti obblighi cessano se, per due esercizi consecutivi, i relativi limiti non vengono superati.

Il Ministero, con la nota n. 14432 del 22/12/2023, ha chiarito che il superamento dei limiti non comporta l’immediata cancellazione dal RUNTS, ma occorrerà provvedere prontamente alla nomina dell’organo di controllo anche se tardivo rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo.

Per gli enti neo-iscritti l’obbligo di nomina sorgerà non appena iscritti al RUNTS, qualora nel biennio precedente l’iscrizione, i limiti dimensionali siano stati raggiunti.