Il decreto sostegni “ter” ha stabilito (art. 28) che per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, al credito venga attribuito in piattaforma un codice identificativo univoco da utilizzare anche nelle eventuali successive cessioni, in modo che i crediti generati da Superbonus e bonus edilizi non possano formare oggetto di cessioni parziali.

Questa misura, prevista appunto dal provvedimento dello scorso 27 gennaio, ha generato non poche preoccupazioni per gli operatori del settore. Adesso con una nuova FAQ pubblicata lo scorso 19 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni”.

Va ribadito che le disposizioni dell’Agenzia si applicano soltanto ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati a partire dal 1° maggio 2022.