Dal 2024, gli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si trovano di fronte a nuove condizioni di servizio introdotte dal Centro di Coordinamento RAEE. Queste condizioni riguardano la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), inclusi quelli definiti “dual use”, ritirati in occasione dell’installazione di nuovi prodotti.

Questa iniziativa mira a semplificare e rendere più efficiente il processo di ritiro e gestione dei RAEE per gli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La convenzione ha durata di 2 anni e soggetta a rinnovo, salvo disdetta di una delle due parti entro e non oltre 3 mesi prima della scadenza.

Tale convenzione con il CdC non è obbligatoria pertanto gli installatori che gestiscono i RAEE domestici con le regole del DM 65/2010 possono continuare ad operare nello stesso modo (ritiro AEE domestico con schedario e documento di trasporto del D.M. 65/2010, conferimento all’isola ecologica, per il trasporto è necessario l’iscrizione all’Albo gestori Ambientali cat. 3bis).

 

Cosa cambia per gli installatori

Gli installatori, che includono una vasta gamma di professionisti come elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoristi e centri di assistenza tecnica, possono ora beneficiare di un servizio di ritiro gratuito per i RAEE domestici ritirati al momento dell’installazione di un nuovo prodotto. Per accedere a questo servizio, è necessario registrarsi sul portale del CdC RAEE e soddisfare alcuni requisiti specifici.

 

I requisiti per il servizio di ritiro

Per usufruire del servizio di ritiro offerto dai Sistemi Collettivi, gli installatori devono:

  • Registrare il punto di raccolta sul portale del CdC RAEE e sottoscrivere la “Convenzione operativa”
  • Garantire una quantità minima annua di rifiuti di 1.200 kg per R1 (Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi), R2 (Altri grandi bianchi), R3 (TV e Monitor), R4 (IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED, e altro, esclusi i pannelli fotovoltaici) di RAEE e 120 kg per R5 (Sorgenti luminose)
  • Suddividere i RAEE nei cinque raggruppamenti in modo conforme a quanto previsto dal DM 40/2023
  • Essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis)
  • Assicurare la disponibilità di apertura del punto di prelievo per almeno 6 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi alla settimana

 

Benefici e obblighi

Questa nuova convenzione non solo facilita la gestione dei RAEE ma stabilisce anche obblighi chiari per le parti coinvolte, al fine di mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza. Gli installatori sono tenuti a utilizzare contenitori specifici per i diversi tipi di RAEE e a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale. D’altro canto, i Sistemi Collettivi devono assicurare l’idoneità tecnica degli operatori che svolgono il servizio di ritiro, oltre a rispettare tutte le normative vigenti.

 

Anomalie e sanzioni

In caso di anomalie nell’erogazione del servizio, sia da parte degli installatori che dei Sistemi Collettivi, è possibile segnalarle attraverso un apposito modulo online. Le inefficienze o mancanze possono portare all’erogazione di sanzioni, sebbene la sospensione del servizio sia di natura temporanea e non comporti implicazioni economiche.

 

Documentazione e gestione dei RAEE

La gestione documentale avverrà seguendo gli adempimenti del DM 65/2010 nella fase di trasporto dal cliente fino alla sede dell’installatore, e con il FIR (modello del DM 145/98) nella fase di ritiro da parte dell’operatore incaricato tramite il Portale CdC RAEE.

 

Le nuove condizioni di servizio del CdC RAEE rappresentano un importante passo avanti nella gestione dei RAEE, offrendo agli installatori uno strumento efficace per adempiere ai loro obblighi ambientali in modo semplice ed efficiente.

Gli installatori interessati dovranno iscriversi in autonomia. Per supporto contattare il Centro di Coordinamento: n. verde 800 894 097 | info@cdcraee.it

Per maggiori informazioni: