Continuiamo l’analisi della Legge di bilancio 2023, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, concentrandoci questa volta sulle principali disposizioni di interesse per le imprese in materia di lavoro contenute nel provvedimento, segnando in rosso gli articoli delle disposizioni di maggior interesse.
1. MISURE FISCALI
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
Articolo 1, commi da 58 a 62 – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande | La norma stabilisce che, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti al settore privato, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. «mance»), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, se riversate ai lavoratori, costituiscono redditi da lavoro dipendente.
Il datore di lavoro che corrisponde tali somme al dipendente destinatario delle stesse è tenuto, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad applicare il seguente trattamento:
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Articolo 1, comma 63 – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti | Limitatamente all’anno d’imposta 2023, l’imposta sostitutiva dell‘IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti, pari al 10% , è ridotta al 5%.
Restano invece confermati i restanti parametri ed elementi della disciplina relativa alla detassazione dei premi di risultato: ambito di applicazione (settore privato); natura delle somme (premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa) e fonte della loro erogazione; limiti di importo delle retribuzioni agevolabili (massimo 3.000 euro lordi); requisiti di reddito (percettori, nell’anno 2022, di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro); possibilità di convertire le somme in welfare.
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3. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Articolo 1, comma 281 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti | Per l’anno 2023, viene riproposto, con i medesimi criteri e modalità dell’anno 2022, l’esonero del 2% sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Inoltre, limitatamente all’anno 2023, l’esonero è pari al 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si attendono ora le indicazioni dell’INPS per la piena operatività della misura, non ritenendo immediatamente applicabile la stessa secondo le indicazioni da ultimo fornite con il messaggio n. 3499/2022. |
Articolo 1, commi 286 e 287 – Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori | Viene previsto uno specifico incentivo a favore dei lavoratori dipendenti che decidano di rimanere in servizio, pur avendo maturato, entro il 31/12/2023, i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di “pensione anticipata flessibile” (c.d. Quota 103).
Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l’interessato a dover decidere se fruirne o meno. È prevista, infatti, in capo al dipendente, la facoltà di scelta tra:
Non specificando se l’opzione possa essere revocata, la norma demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. |
Articolo 1, commi da 294 a 300 – Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli | Commi 294 – 296 e 299
Ai datori di lavoro privati che, nel corso del 2023, assumono/trasformano a tempo indeterminato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è alternativo a quello previsto dall’art. 8, D.L. n. 4/2019. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Commi 297 e 299 È esteso alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall’1/1/2023 al 31/12/2023 di giovani under 36, che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, l’esonero contributivo totale previsto per il biennio 2021-2022 (art. 1, comma 10, legge n. 178/2020). L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. L’esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Commi 298 e 299 È esteso alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cd. «svantaggiate», l’esonero contributivo totale previsto per il biennio 2021-2022 (art. 1, comma 16, legge n. 178/2020). L’esonero è riconosciuto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a tempo determinato ed eventuale proroga. L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. L’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Per tutti gli esoneri sopra indicati:
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Articolo 1, commi 306 e 307 – Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili | Prorogato al 31 marzo 2023 il diritto dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Ciò, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli. |
Articolo 1, commi da 342 a 354 – Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali | Si interviene sulla disciplina delle prestazioni occasionali di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, inerenti al Contratto di prestazione occasionale (CPO) e il Libretto di famiglia, introdotti in sostituzione dei vecchi buoni lavoro.
La disposizione in esame:
Lavoro occasionale a tempo determinato nel settore agricolo Per il settore agricolo nel quale non è quindi più possibile ricorrere al “contratto di prestazione occasionale”, viene introdotta in via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, una forma semplificata di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali. Tali prestazioni devono avere le seguenti caratteristiche:
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo. Prima dell’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto:
L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, direttamente dal datore di lavoro, attraverso gli stessi strumenti tracciabili previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 1, commi da 910 a 913, L. n. 205/2017). Per il lavoratore tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno. Tali lavoratori vanno iscritti nel Libro unico del lavoro. Tuttavia, la registrazione può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le suddette modalità. L’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 si intende soddisfatto, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego. Il datore di lavoro versa all’INPS la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, con modalità stabilite da INPS e INAIL. È prevista l’applicabilità delle aliquote ridotte previste per le zone agricole e i territori montani svantaggiati dall’articolo 1, comma 45 della legge n. 220/2010. Viene inoltre prevista la stipula di una convenzione tra INPS e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il monitoraggio, mediante apposita banca di dati informativa, dell’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi. Infine, viene introdotto il seguente regime sanzionatorio:
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4. FAMIGLIA E DISABILITÀ
Articolo 1, comma 359 – Congedo parentale | Dispone l’incremento dal 30% all’80% della misura dell’indennità per congedo parentale:
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5. ENTRATA IN VIGORE
Articolo 21 – Entrata in vigore | La legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023. |