Continuiamo l’analisi della Legge di bilancio 2023, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, concentrandoci questa volta sulle principali disposizioni di interesse per le imprese in materia di lavoro contenute nel provvedimento, segnando in rosso gli articoli delle disposizioni di maggior interesse.

 

1. MISURE FISCALI
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 1, commi da 58 a 62 – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande La norma stabilisce che, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti al settore privato, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. «mance»), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, se riversate ai lavoratori, costituiscono redditi da lavoro dipendente.

Il datore di lavoro che corrisponde tali somme al dipendente destinatario delle stesse è tenuto, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad applicare il seguente trattamento:

  • a fini fiscali e in qualità di sostituto di imposta, deve assoggettare le somme a un’imposta sostitutiva dell‘IRPEF e delle addizionali regionali e comunali la cui aliquota è pari al 5%; il trattamento fiscale agevolato si applica:
    • ai dipendenti del settore privato ove titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro;
    • qualora l’entità delle mance si attesti entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
  • a fini contributivi, escludere le somme dal reddito per la determinazione dei contributi INPS e dei premi INAIL;
  • ai fini TFR, escludere le somme dalla retribuzione utile;
  • per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, deve assumere anche l’importo delle mance assoggettate al regime agevolato sopra indicato (es. quantificazione delle detrazioni per produzione reddito e per familiari a carico).
Articolo 1, comma 63 – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti Limitatamente all’anno d’imposta 2023, l’imposta sostitutiva dell‘IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti, pari al 10% , è ridotta al 5%.

Restano invece confermati i restanti parametri ed elementi della disciplina relativa alla detassazione dei premi di risultato: ambito di applicazione (settore privato); natura delle somme (premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa) e fonte della loro erogazione; limiti di importo delle retribuzioni agevolabili (massimo 3.000 euro lordi); requisiti di reddito (percettori, nell’anno 2022, di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro); possibilità di convertire le somme in welfare.

 

 

3. LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Articolo 1, comma 281 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti Per l’anno 2023, viene riproposto, con i medesimi criteri e modalità dell’anno 2022, l’esonero del 2% sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Inoltre, limitatamente all’anno 2023, l’esonero è pari al 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si attendono ora le indicazioni dell’INPS per la piena operatività della misura, non ritenendo immediatamente applicabile la stessa secondo le indicazioni da ultimo fornite con il messaggio n. 3499/2022.

Articolo 1, commi 286 e 287 – Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori Viene previsto uno specifico incentivo a favore dei lavoratori dipendenti che decidano di rimanere in servizio, pur avendo maturato, entro il 31/12/2023, i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di “pensione anticipata flessibile” (c.d. Quota 103).

Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l’interessato a dover decidere se fruirne o meno. È prevista, infatti, in capo al dipendente, la facoltà di scelta tra:

  • continuare a versare la quota di contributi a proprio carico dovuti all’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo da aumentare l’importo della pensione futura;
  • godere dell’incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all’accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa.

Non specificando se l’opzione possa essere revocata, la norma demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Articolo 1, commi da 294 a 300 – Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli Commi 294 – 296 e 299

Ai datori di lavoro privati che, nel corso del 2023, assumono/trasformano a tempo indeterminato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è alternativo a quello previsto dall’art. 8, D.L. n. 4/2019.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Commi 297 e 299

È esteso alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall’1/1/2023 al 31/12/2023 di giovani under 36, che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, l’esonero contributivo totale previsto per il biennio 2021-2022 (art. 1, comma 10, legge n. 178/2020). L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. L’esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Commi 298 e 299

È esteso alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cd. «svantaggiate», l’esonero contributivo totale previsto per il biennio 2021-2022 (art. 1, comma 16, legge n. 178/2020). L’esonero è riconosciuto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a tempo determinato ed eventuale proroga. L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. L’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Per tutti gli esoneri sopra indicati:

  • resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • l’efficacia è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 1, commi 306 e 307 – Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili Prorogato al 31 marzo 2023 il diritto dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Ciò, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.

Articolo 1, commi da 342 a 354 – Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali Si interviene sulla disciplina delle prestazioni occasionali di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, inerenti al Contratto di prestazione occasionale (CPO) e il Libretto di famiglia, introdotti in sostituzione dei vecchi buoni lavoro.

La disposizione in esame:

  • eleva da cinque a dieci mila euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile;
  • ne estende l’utilizzo anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1;
  • eleva da 5 a 10 il numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato che si possono avere alle proprie dipendenze per poter ricorrere a contratti di prestazione occasionale ed elimina conseguentemente l’eccezione prevista per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le quali il limite era fissato a 8 lavoratori;
  • vieta il ricorso al contratto di prestazioni occasionale per il settore agricolo. Vengono di conseguenza abrogate anche le altre disposizioni inerenti al compenso minimo, la durata minima della prestazione e il relativo regime sanzionatorio, previste per tale settore.

Lavoro occasionale a tempo determinato nel settore agricolo

Per il settore agricolo nel quale non è quindi più possibile ricorrere al “contratto di prestazione occasionale”, viene introdotta in via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, una forma semplificata di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

Tali prestazioni devono avere le seguenti caratteristiche:

  • riguardare attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. La durata del contratto di lavoro può quindi avere una durata massima di dodici mesi, mentre il limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro;
  • essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto in questione, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: disoccupati, percettori di NASpI/DIS-COLL o reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali, pensionati di vecchiaia o di anzianità, giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Prima dell’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto:

  • ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
  • inoltrare al competente Centro per l’impiego la Comunicazione Obbligatoria. Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, direttamente dal datore di lavoro, attraverso gli stessi strumenti tracciabili previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 1, commi da 910 a 913, L. n. 205/2017).

Per il lavoratore tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Tali lavoratori vanno iscritti nel Libro unico del lavoro. Tuttavia, la registrazione può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le suddette modalità.

L’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 si intende soddisfatto, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego.

Il datore di lavoro versa all’INPS la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, con modalità stabilite da INPS e INAIL. È prevista l’applicabilità delle aliquote ridotte previste per le zone agricole e i territori montani svantaggiati dall’articolo 1, comma 45 della legge n. 220/2010.

Viene inoltre prevista la stipula di una convenzione tra INPS e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il monitoraggio, mediante apposita banca di dati informativa, dell’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi.

Infine, viene introdotto il seguente regime sanzionatorio:

  • trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata annuo delle 45 giornate;
  • applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Non è prevista l’applicazione della procedura di diffida ex art.13 del D.lgs. n.124/2004, che consentirebbe l’applicazione delle sanzioni in misura ridottissima.

 

 

4. FAMIGLIA E DISABILITÀ

Articolo 1, comma 359 – Congedo parentale Dispone l’incremento dal 30% all’80% della misura dell’indennità per congedo parentale:

  • in alternativa tra i genitori che terminano il periodo di congedo di maternità oppure paternità obbligatorio/alternativo, successivamente al 31/12/2022;
  • per la durata massima di un mese (anche frazionato) fino al sesto anno di vita del bambino, oppure entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento. L’aumento è applicabile a uno dei tre mesi usufruibili in via esclusiva da ciascun genitore, non trasferibili all’altro.

 

 

5. ENTRATA IN VIGORE

Articolo 21 – Entrata in vigore La legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.