A decorrere dal 31 gennaio 2018, entra il vigore il decreto 18/12/2017, che stabilisce l’obbligo di inoltro dei verbali relativi alle violazioni stradali, mediante PEC.
Naturalmente le disposizioni riguardano solo i destinatari che per legge sono tenuti ad avere un indirizzo PEC, quindi tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio ma non gli autisti dipendenti delle stesse aziende.
Per quanto attiene i termini per la notifica mediante posta elettronica, gli atti si considerano spediti nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e considerati notificati al trasgressore, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, che costituisce prova del corretto inoltro.
La data di notifica corrisponderà a quando l’atto risulterà inviato alla casella di posta del destinatario, a prescindere dalla lettura dello stesso o dal fatto che un soggetto consulti o meno la propria PEC.
Quando la notifica tramite PEC non risulta possibile, la procedura di consegna avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
Considerato che i termini per impugnare il verbale sono ristretti a 30 giorni dalla notifica e che dopo 60 giorni l’importo delle sanzioni pecuniarie previste nei verbali, raddoppia in automatico, il consiglio è quello di consultare con regolarità la PEC, almeno con frequenza settimanale. Consiglio, peraltro, che rimane valido indipendentemente dalla notifica delle multe: la PEC, infatti, sia avvia a diventare uno strumento essenziale nei rapporti con le istituzioni.