Nell’ultimo periodo del 2014 la nostra Associazione ha svolto una indagine sul fenomeno della richiesta di servizio di autoriparazione con ricambi forniti dal cliente. Ebbene pur non essendo ancora largamente diffusa questa prassi sta sviluppandosi in maniera da non sottovalutare, in particolare per alcune tipologie di prodotti, pneumatici soprattutto. Delle 140 autofficine che hanno risposto al questionario, il 38% ha dichiarato di accettare le riparazioni con ricambi forniti dal cliente. Su questo aspetto si è quindi maggiormente concentrato e sviluppato il dibattito nel corso del convegno svoltosi il 4 ottobre 2014. Ci pare quindi utile sottolineare e portare all’attenzione di tutti gli operatori alcuni principi giuridici fondamentali per l’autoriparatore.

Primo Principio
La prestazione dell’autoriparatore non comprende soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, vale a dire il corretto intervento di riparazione, di sostituzione o di manutenzione richiesto dal cliente.

Secondo Principio
L’autoriparatore deve sempre svolgere la propria opera con la diligenza professionale propria dell’imprenditore qualificato ed esperto nell’attività dell’autoriparazione. Non basta, dunque, la diligenza generica del buon padre di famiglia, ma occorre un grado di diligenza qualificata, che comporta l’obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d’arte e secondo la perizia professionale, le regole tecniche e l’esperienza concreta tipiche della figura dell’autoriparatore modello, professionalmente preparato. (Art. 1176 Codice civile, 2° comma – Diligenza nell’adempimento). Questo principio ha una notevole rilevanza pratica, in quanto serve per valutare in concreto la sussistenza o meno di una responsabilità dell’autoriparatore nel caso di contestazione: infatti, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del cliente, l’autoriparatore deve eseguire la riparazione e/o sostituzione ricorrendo alle tecniche di intervento nonché all’impiego di materiali e pezzi di ricambio, che secondo le regole dell’arte, si rivelano più idonei alla soluzione del problema (anche se si tratta di materiali e/o tecniche più costosi rispetto ad altri che sarebbero possibili, ma non consigliabili per una esecuzione del lavoro a perfetta regola d’arte).

Terzo Principio
L’autoriparatore deve sempre rifiutarsi di eseguire interventi che siano contrari alle specifiche prescrizioni imposte da normative tecniche di settore o che siano comunque tali da compromettere o non garantire le condizioni minime di sicurezza attiva del veicolo; ne consegue che:

  • se il cliente richiede, per motivi di economicità, di eseguire un intervento parziale o non conforme alle regole dell’arte (ma tale da non pregiudicare la sicurezza del veicolo) l’autoriparatore deve informare espressamente il cliente dei rischi e delle corrette modalità di intervento; se il cliente insiste nella sua richiesta, malgrado l’informativa ricevuta, è opportuno che l’autoriparatore proceda all’intervento soltanto dietro autorizzazione scritta del cliente, contenente una clausola di esonero da eventuali responsabilità.
  • in ogni caso, prima di iniziare i lavori, è opportuno che l’autoriparatore sottoponga e faccia sottoscrivere al cliente un chiaro preventivo degli interventi da eseguire e dei componenti da sostituire o da installare; tale documento costituisce, nel contempo, autorizzazione all’esecuzione dell’opera ed accettazione del prezzo preventivato e può valere, all’occorrenza, quale titolo di riconoscimento del debito da parte del cliente.
  • qualora, nel corso dell’esecuzione di un intervento commissionato dal cliente, l’autoriparatore si accorga dell’esistenza di difetti o condizioni di inidoneità del veicolo non segnalati o non conosciuti dallo stesso proprietario del mezzo, tali da pregiudicare la sicurezza del veicolo e, dunque, da mettere a rischio l’incolumità dei passeggeri, l’autoriparatore ha sempre l’obbligo giuridico di informare il cliente in ordine ai problemi ed ai difetti riscontrati e di far presente i rischi connessi, illustrando gli interventi necessari per assicurare il perfetto stato di efficienza e sicurezza del veicolo.

Ipotesi a rischio:

  • Pezzi di ricambio forniti dal cliente non conformi e/o non adeguati rispetto alla tipologia di autovettura e di intervento;
  • Pezzi di ricambio forniti dal cliente non accompagnati da alcuna documentazione, che ne attesti la corretta provenienza;
  • Pezzi di ricambio forniti dal cliente che risultino contraffatti, alterati, viziati e/o difettosi o, in ogni caso, di “sospetta provenienza”.

In tutte le ipotesi a rischio è opportuno rifiutare di eseguire la prestazione richiesta dal cliente per non incorrere in eventuali responsabilità civili e penali, facendo presente al cliente le criticità dei ricambi forniti ed i possibili rischi cui andrebbe incontro installandoli sull’autovettura.

A questo proposito è possibile chiedere al cliente di firmare questo modulo.

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