Un decreto legislativo, in vigore dall’8 ottobre 2016, ha modificato alcune norme relative al cosiddetto “Jobs Act”. Di seguito, presentiamo lo schema riassuntivo delle nuove norme, alcune delle quali (in particolare quelle relative ai buoni lavoro e ai nuovi obblighi di comunicazione) vi sono state già presentate in precedenza.

 

Argomento Commento sintetico Decorrenza  
Articolo 1 D.lgs. n. 81/2015 – Disciplina organica dei contratti di lavoro  
Buoni lavoro (art.1, c.1, lett.b)    Al fine di aumentare la tracciabilità dei buoni lavoro, vengono introdotti i seguenti nuovi obblighi di comunicazione:– Imprenditori non agricoli o professionisti
Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, devono comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.– Imprenditori agricoli
Comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.– Modalità applicative
Prevista la possibilità che, con apposito DM, siano individuate le modalità applicative delle predette disposizioni, nonché di ulteriori modalità di comunicazione.– Violazione degli obblighi di comunicazione
Il datore di lavoro inadempiente è punito con una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 (corrispondenti ad euro 800 applicabili effettivamente), in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non diffidabile ex art.13, D.lgs. n.124/04.
08.10.2016
Articolo 2 D.lgs. n.148/2015 – Ammortizzatori sociali 
Procedimento rilascio autorizzazione CIGO (art.2, c.1, lett.a)  E’ stato introdotto un nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (es. le intemperie stagionali in edilizia).Quindi, i termini di presentazione della domanda di CIGO diventano i seguenti:

  • La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni decorrenti dall’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;
  • Fanno eccezione, le domande presentate per eventi oggettivamente non evitabili che possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Il primo giorno interessato dalla modifica legislativa è l’8/10/2016. Per gli eventi intervenuti dall’ 8/10/2016 il termine di presentazione della domanda è il 30/11/2016
08.10.2016
Procedimento rilascio autorizzazione CIGS (art.2, c.1, lett.b) Modificato il termine di decorrenza della prestazione in caso di CIGS. La sospensione o la riduzione dell’orario, così come concordata tra le parti, ha inizio entro (e non più “non prima del”) trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.Quindi, presentata la domanda di CIGS entro il termine di 7 giorni, la prestazione di CIGS può avere inizio anche il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 08.10.2016
Articolo 4 D.lgs. n.150/2015 – Riordino servizi per il lavoro e politiche attive
Stato di disoccupazione (art.4, c.1, lett.i)  Sono considerati disoccupati, i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. 08.10.2016
Sanzioni NASpI – DIS-COLL – indennità mobilità (art.4, c.1, lett.l, punto 2)  Per i percettori di NASpI, della DIS – COLL e dell’indennità di mobilità sono variate le seguenti tipologie di sanzioni:- In assenza di giustificato motivo, alle iniziative di iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (art.  20, comma 3, lettera b) o il rifiuto a svolgere attività di pubblica utilità (articolo 26):

  • decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
  • decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

– In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua di lavoro (art. 25):

  • decadenza dallo stato di disoccupazione oltre che dalla prestazione
08.10.2016