È stato pubblicato il Decreto-Legge n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. L’articolato intervento normativo introduce talune indennità una tantum per lavoratori e pensionati.

È opportuno immediatamente segnalare che, per i soli lavoratori domestici è possibile presentare le domande per ottenere l’indennità presso gli Uffici del Patronato EPASA ITACO.

Di seguito si riportano le indicazioni per alcune tipologie di soggetti interessati:

  1. Indennità una tantum per pensionati.
  2. Indennità una tantum per percettori di specifiche indennità previdenziali o assistenziali;
  3. Indennità una tantum per altre categorie di lavoratori;

Resta inteso che l’indennità spetterà una solta volta, anche nei casi in cui l’interessato rientri contestualmente in più d’una categoria di cui sopra.

 

1. Indennità una tantum per pensionati

I pensionati di seguito elencati, potenziali beneficiari dell’una tantum di 200 euro, non sono tenuti a presentare relativa domanda per l’ottenimento dell’indennità:

  • uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
  • di pensione o assegno sociale;
  • di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Le prestazioni pensionistiche di cui sopra devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e i percettori devono possedere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro. La norma precisa che dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità è corrisposta d’ufficio dall’INPS con la mensilità di luglio 2022 sulla base dei dati disponibili dall’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito (35.000 euro).

 

2. Indennità una tantum per percettori di alcune specifiche indennità previdenziali o assistenziali

Rientrano concettualmente in tale categoria i percettori di misure previdenziali o assistenziali di seguito indicate che non sono tenuti a presentare relativa
domanda per l’ottenimento dell’indennità una tantum.

  1. i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL, di cui all’art. 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015, nel mese di giugno 2022;
  2. i percettori, nel 2022, di disoccupazione agricola di competenza 2021, di cui all’art. 32 della L. n. 264/1949;
  3. i lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato delle c.d. “indennità COVID”, di cui al D.L. n. 41/2021 e art. 42 del D.L. n. 73/2021.
  4. i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al D.L. n. 4/2019, per i quali l’una tantum è corrisposta unitamente alla rata mensile di competenza.

 

3. Indennità una tantum per altre categorie di lavoratori

In questa categoria residuale rientrano i soggetti indicati di seguito che dovranno invece presentare domanda per ottenere l’indennità una tantum pari a 200 euro:

  1. lavoratori domestici, con in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022. Sarà l’INPS ad erogare la relativa indennità nel mese di luglio 2022. Per questa indennità gli Uffici di Patronato sono già operativi e possono presentare domande.
  2. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  3. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, con almeno 50 giornate svolte nel 2021 e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  4. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  5. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti in via esclusiva presso la Gestione separata INPS, titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c., con l’accredito nel 2021 di almeno un contributo mensile;
  6. incaricati alle vendite a domicilio (art. 32, co. 16), con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva.

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle sedi territoriali e agli Uffici del Patronato Epasa Itaco.