Il cd. Decreto aiuti, in vigore dallo scorso 18 maggio, ha previsto che i datori di lavoro eroghino nel mese di luglio un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro ai lavoratori che siano risultati destinatari, nel primo quadrimestre dell’anno, della riduzione contributiva dello 0,80%.

L’una tantum si aggiungerà alle spettanze nette da liquidare, in quanto è stato previsto che il beneficio non sia cedibile, sequestrabile o pignorabile e non costituisca reddito per il dipendente sia a fini fiscali che con riferimento all’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Le somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti saranno da questi recuperate con la denuncia mensile Uniemens, ponendole in compensazione con i contributi dovuti all’Inps.

Sono esclusi da tale meccanismo di erogazione dell’una tantum i datori di lavoro e i lavoratori domestici.

I lavoratori domestici ed altri soggetti potranno percepire il medesimo trattamento una tantum direttamente dall’Inps; nei confronti di alcune categorie il beneficio sarà erogato in via automatica (es. percettori, nel mese di giugno 2022, di indennità NASpI e DIS-COLL), mentre verso altre categorie la liquidazione sarà rimessa alla presentazione di specifica domanda di ammissione da parte dell’avente diritto (es. lavoratori domestici, nonché titolari di rapporti di co.co.co. non pensionati e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS ove il reddito derivante da tali rapporti non sia stato superiore a 35.000 euro nell’anno 2021).

L’indennità spetterà, poi, anche ai lavoratori autonomi e professionisti, ma secondo modalità e criteri che saranno definiti con decreto interministeriale.

Si fornisce una rassegna delle principali caratteristiche della misura disciplinata nonché degli elementi che dovranno essere presi in carico dalla prassi interpretativa per essere chiariti o definiti operativamente.

Elementi Indicazioni Aspetti interpretativi e da chiarire
Destinatari L’una tantum è destinata ai lavoratori dipendenti destinatari della riduzione contributiva dello 0,80% . In particolare, l’una tantum è fruibile da coloro che hanno beneficiato dell’esonero nel primo quadrimestre dell’anno 2022  (periodo di paga 01/2022, 02/2022, 03/2022 e 04/2022) per almeno una mensilità.

Il trattamento non compete quando il dipendente risulti già destinatario dell’una tantum con erogazione da parte dell’Inps in quanto ricadente in una delle seguenti categorie:

a) titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti,  nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale  assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro;

b) facente parte di un nucleo che beneficia del reddito di cittadinanza.

La misura in commento riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti con sola esclusione dei lavoratori domestici (dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, ecc.).

Sono quindi esclusi dal beneficio in commento lavoratori differenti come co.co.co., amministratori, stagisti, ecc. Alcuni di questi sono ammessi all’una tantum con modalità diverse.

Si ritiene che il riferimento alla fruizione dell’agevolazione nel corso dei mesi di paga del primo quadrimestre 2022 debba intendersi riferito alla maturazione dell’agevolazione anche se la fruizione è avvenuta successivamente, a seguito di sistemazione delle posizioni arretrate. A luglio 2022, momento di corresponsione dell’una tantum, la condizione si sarà comunque già perfezionata.

 

Diversamente da altri benefici previsti in passato, la valutazione in ordine al possesso dei requisiti non coinvolge un’intera annualità e non si basa sul reddito determinato a fini fiscali: la spettanza si baserà su una fotografia già definitasi (primo quadrimestre 2022) riguardante le retribuzioni mensili a fini contributivi con accesso al beneficio della riduzione 0,80.

Beneficio L’indennità una tantum è di importo fisso, pari a 200 euro, e spetta ai  lavoratori dipendenti come sopra identificati una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. La fruizione non può essere replicata (spetta una sola volta), per intero e alla tempistica prevista (luglio); il rispetto della tempistica è necessario perché i dati servono per definire eventuali destinatari all’una tantum per motivi diversi (es. percettori di NAsPI).
Liquidazione e gestione in busta paga La liquidazione avviene da parte del datore di lavoro unitamente alla retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 in base a una procedura automatica, subordinata esclusivamente al fatto che il dipendente dichiari di non essere titolare di trattamento di pensione o facente parte di nucleo familiare avente diritto al reddito di cittadinanza.

 

Con riferimento alle ricadute connesse all’incasso dell’indennità, la norma specifica che l’una tantum non è cedibile, sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito per il dipendente sia a fini fiscali che con riferimento all’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. In pratica l’operazione di liquidazione dell’una tantum non produce impatti sugli imponibili e su altri calcoli della busta paga, pertanto l’importo inciderà direttamente sul netto a pagare.

L’indennità è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro ai soggetti che sono risultati destinatari della riduzione di 0,80 punti dei contributi loro carico.

L’operazione di liquidazione è però subordinata al fatto di ricevere per tempo dal dipendente una dichiarazione in cui attesta di non essere titolare di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione, né di reddito di cittadinanza (–> questa dichiarazione serve perché se i dipendenti sono percettori di pensione o di reddito di cittadinanza, l’importo di 200 euro è liquidato direttamente dall’Inps a integrazione di tali prestazioni –> si vuole evitare la duplicazione del bonus che è invece una tantum e spettante una sola volta).

Inps dovrà chiarire quali possono essere gli effetti qualora la dichiarazione sia presentata al datore di lavoro oltre luglio.

Dubbi da chiarire:

a)      liquidazioni dilazionate o differite nei mesi successivi da parte del datore di lavoro (es. agosto, settembre, ottobre, ecc.);

b)     liquidazioni dirette da parte dell’Inps ad esempio in caso di inottemperanza del datore di lavoro o cessazione del rapporto di lavoro senza accesso alla NAsPI;

Inps potrebbe fornire indicazioni integrative per la gestione di casi particolari (es. dipendenti cessati, aziende sospese, ecc.).

Probabilmente in considerazione della lunga gestazione che ha subito la norma e dei rimaneggiamenti che il testo ha subito, è rimasto il riferimento al principio di cassa (“retribuzione erogata a luglio”). Applicando letteralmente la disposizione, alcuni datori di lavoro dovrebbero disporre l’erogazione con paga 06 (es. pagata il 10/7) e altri con paga 07 (pagata il 27/7).

 

La previsione di una liquidazione a posteriori (luglio rispetto a primo quadrimestre), in considerazione di condizioni già perfezionate comporta che non siano state previste operazioni di conguaglio di fine anno o fine rapporto e sia stato disciplinato un meccanismo per l’eventuale restituzione di quanto erogato ma non spettante. L’Istituto dovrà chiarire come gestire il riversamento di eventuali indebiti a cura del datore di lavoro.

Compensazione Per effetto della liquidazione, i datori di lavoro maturano un credito che potrà essere recuperato in compensazione nell’ambito della denuncia Uniemens di luglio 2022. Le modalità e le tempistiche saranno definite e comunicate dall’Inps.

È utile sottolineare che le informazioni veicolate tramite tale denuncia consentiranno all’Istituto di definire i soggetti aventi diritto al trattamento di una tantum in qualità di percettore di Naspi, collaboratore coordinato e continuativo iscritto alla GS Inps, lavoratore autonomo privo di partita IVA, ecc.

Diversamente da altri bonus una tantum (es. bonus 100 euro per attività in azienda a marzo 2020), il recupero non avverrà quindi nel modello F24 e non verrà gestito dall’Agenzia delle entrate e controllato poi dalla stessa tramite il sistema della CU. I controlli competono a Inps e seguiranno le procedure dell’Istituto.

Non sono stati previsti vincoli e sbarramenti in termini di capienza dei contributi dovuti o del saldo della denuncia che potrebbe quindi essere a credito.

Il conguaglio sembrerebbe essere stato previsto solo all’interno della denuncia mensile di luglio 2022. In fase di strutturazione del meccanismo si potrà osservare se tale principio sarà applicato rigidamente da Inps e se nessuna altra denuncia potrà ospitare l’operazione di compensazione.

 

In conclusione si ricorda che analogo trattamento è stato previsto dal Governo a favore di altre categorie (percettori di trattamenti pensionistici e altre categorie).

In particolare si segnalano le categorie dei percettori di Naspi, dei lavoratori domestici, dei lavoratori precari (intermittenti e stagionali) e dei collaboratori coordinati e continuativi.

Sono stati ammessi al trattamento anche i lavoratori domestici. Gli stessi hanno diritto a un trattamento una tantum di 200 euro qualora abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro (domestico), alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto).

La procedura di liquidazione è però differente: la liquidazione è subordinata alla presentazione ad Inps, anche presso gli Istituti di Patronato, di apposita domanda di ammissione. A seguito di valutazione in ordine al possesso dei requisiti, Inps liquiderà il trattamento di indennità una tantum dell’importo di 200 euro nel mese di luglio.

L’INPS, a domanda, eroga il trattamento anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.

L’Inps, a domanda, eroga il trattamento anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi al 18/5/2022 (data di entrata in vigore del decreto) e iscritti alla Gestione separata,  qualora non titolari di trattamento pensionistico e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Agli stessi è richiesto anche il rispetto del requisito reddituale, derivante dai rapporti di collaborazione, non superiore a  35.000 euro per l’anno 2021.