settore turistico-alberghiero

In vista del raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, ecco contributi e crediti d’imposta per sostenere le imprese turistiche.

Beneficiari

Le imprese alberghiere che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi parchi acquatici e faunistici. I soggetti devono gestire in virtù di un contratto registrato un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o, in alternativa, essere proprietari degli immobili oggetto di intervento.

Caratteristiche

Ai beneficiari è riconosciuto un incentivo nella forma del credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2921 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. Ai beneficiari può essere riconosciuto anche un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a partire dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un massimo di 40.000 euro. Questi due incentivi sono cumulabili purché il cumulo non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Interventi ammissibili

Sono interventi ammissibili:

  1. interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (art. 2 del decreto 6/08/2020 del Mise);
  2. interventi di riqualificazioni antisismica (art. 16 bis, c.1, l. i, del decreto 917 del 22/12/1986);
  3. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 1, c. 2, del dpr 503 del 24/07/1996);
  4. interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  5. realizzazione di piscine termali, per stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  6. gli interventi di digitalizzazione;
  7. l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi conclusa l’illuminotecnica a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e che il beneficiario non ceda a terza né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto di investimenti prima del completamento del loro ammortamento.

Gli interventi devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell’elenco dei beneficiari e devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell’elenco dei beneficiari. Gli interventi devono essere conclusi non oltre il 31 dicembre 2024.

Spese ammissibili

L’elenco delle spese ammissibili sarà pubblicato sul sito del Ministero; l’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, da un dottore commercialista, da un perito commerciale, da un consulente del lavoro o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Termini di presentazione delle domande

Le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo attraverso la piattaforma online secondo le modalità che saranno specificate dal Ministero; le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse.

Maggiori informazioni:
Finimpresa
Tel. 059 251760 | contributi@finimpresa.it