Il DL 50 del 24/4/2017, cd. “Manovra correttiva dei conti di bilancio 2017”, ha introdotto un vincolo molto stringente in materia di “contrasto alle indebite compensazioni”.
Il provvedimento è entrato in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione, che è avvenuta il 24 aprile scorso, creando qualche difficoltà tra gli operatori che non erano attrezzati per rispondere immediatamente alle nuove regole.
Per chiarire i dubbi legati alla decorrenza della nuova normativa, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una precisazione che ci consente di illustrare con precisione le conseguenze del decreto.

1. UTILIZZO DEI CANALI ENTRATEL O FISCONLINE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI
I soggetti titolari di partita iva hanno l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) per la trasmissione dei modelli F24 qualora intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti relativi a:
– IVA (annuali o trimestrali)
– imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte
– Imposte sostitutive sul reddito
– IRAP
– Crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Sono esclusi dall’obbligo di cui sopra i modelli F24 che contengono crediti di natura previdenziale e assicurativa ( crediti INPS/INAIL)
Decorrenza: il provvedimento è già in vigore tuttavia, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, l’Agenzia afferma che il controllo dei modelli F24 che contengono crediti in compensazione, presentati dai titolari di partita iva, inizierà solo a partire dal 1° giugno prossimo. Di fatto, quindi, fino al 30 maggio 2017 sarà possibile continuare con l’attuale metodologia di invio salvo attrezzarsi nel frattempo per essere pronti all’utilizzo dei canali Entratel o Fisconline a partire dal 1° giugno 2017.

2. VISTO DI CONFORMITÀ E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI
Viene ridotta dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e all’IVA, possono essere utilizzati in compensazione solo con l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Decorrenza: l’Agenzia chiarisce che per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017, prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti limiti (15.000 euro), non potranno quindi essere scartati i modelli F24 che, anche se presentati successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi non superiori a 15.000 euro.
Invece, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, sarà necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda utilizzare in compensazione un credito superiore a 5.000 euro.
Questa precisazione porta a concludere che, per tutte le altre dichiarazioni fiscali, COMPRESO IL MODELLO 770, per cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione, qualora dalle stesse scaturisca un credito superiore a 5.000 euro e tale credito sia stato o debba essere compensato in modalità orizzontale nel modello F24, si dovrà apporre il visto di conformità, per non incorrere nella relativa sanzione.

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