Dal 1° gennaio 2022 viene abrogato l’Esterometro e diventa obbligatorio l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute con soggetti esteri tramite il tracciato della fattura elettronica.

I dati da inviare saranno simili a quelli che ora (e fino al 31/12/2021) vengono inviati con l’Esterometro ma cambia la modalità con cui i dati devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate e soprattutto cambiano le tempistiche entro cui questi dati devono essere inviati, che diventano più stringenti.

Con l’introduzione del nuovo obbligo dal 2022 diventa necessario monitorare e gestire in tempi stretti ed efficaci tutte le operazioni con soggetti esteri. In particolare, diventa importante gestire le fatture di acquisto e gli altri documenti diversi dalle fatture ricevute da fornitori esteri. Non è quindi più consigliabile “tralasciare” la gestione di questi documenti facendo leva sul fatto che non sono determinanti per la liquidazione Iva del periodo o sono movimenti da registrare solo ai fini contabili.

 

Fatture emesse verso soggetti esteri

Dal 2022 i dati delle fatture emesse verso soggetti esteri devono obbligatoriamente essere inviate a SDI (Sistema di Interscambio) tramite il tracciato della fattura elettronica. Rimarrà comunque l’onere di inviare al cliente estero anche una copia cartacea/analogica della fattura, dato che il cliente estero non riceve la fattura tramite SDI.

Le fatture emesse verso soggetti esteri dovranno essere inviate a SDI generalmente entro 12 giorni dalla data della fattura. In alcuni casi (esempio per le fatture differite) il tempo di invio è più esteso perché può essere fatto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per rendersi conto delle più stringenti tempistiche introdotte dalla nuova norma è utile ricordare che ora (e fino al 31/12/2021) i dati delle fatture emesse verso soggetti esteri sono inviati tramite Esterometro entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello indicato nella data della fattura.

Per fare un esempio, una fattura datata 30/11/2021 deve essere inviata con Esterometro entro il 31/12/2021 mentre una fattura datata 30/11/2022 dovrà essere inviata entro il 12/12/2022.

 

Fatture di acquisto e documenti di acquisto emessi da soggetti esteri

Dal 2022 tutti i dati dei documenti di acquisto emessi da fornitori esteri (UE o Extra UE) devono essere inviati tramite SDI con la generazione di una “fattura elettronica”. I dati da inviare sono simili a quelli che oggi si inviano con Esterometro ma i tempi di invio diventano molto più stretti:

  • Se il fornitore è UE, l’invio deve essere fatto entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento di acquisto;
  • Se il fornitore è Extra UE, l’invio deve essere fatto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Attualmente i dati delle operazioni di acquisto da soggetti esteri devono essere inviati con Esterometro entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di registrazione dell’operazione ai fini contabili.

Dal 2022 i dati delle operazioni di acquisto da soggetti esteri dovranno essere inviati predisponendo un documento molto simile ad una fattura elettronica, per ogni operazione.  Il documento sarà diverso a seconda del tipo di acquisto estero e sarà nominato con uno dei seguenti codici:

  • TD17, per gli acquisti di servizi da soggetti esteri;
  • TD18, per gli acquisti intracomunitari di beni;
  • TD19, per gli acquisti di beni da soggetti esteri, diversi dagli acquisti intracomunitari.

I documenti TD17/TD18/TD19 dovranno riportare come fornitore i dati del soggetto estero e come acquirente i dati del cliente italiano e arriveranno nell’area riservata dell’acquirente italiano solo come fattura di acquisto.

I documenti sopra elencati dovranno poi essere inviati al Sistema di Interscambio (SDI).

I nuovi documenti dovranno essere generati ed inviati per tutti gli acquisti da soggetti esteri, quindi dovranno essere fatti anche per acquisti di carburante effettuati all’estero, per documenti di alberghi e ristoranti esteri o per altre tipologie di acquisti simili.

Le operazioni relative agli acquisti da soggetti esteri devono essere registrate ai fini iva (quando necessario) e ai fini contabili, indipendentemente dal tipo di documento inviato (TD17/TD18/TD19). Da questo punto di vista quindi nulla cambia rispetto ad oggi.

 

Esclusioni dal nuovo adempimento

Le operazioni e i soggetti attualmente esclusi dall’Esterometro saranno esclusi anche dal nuovo adempimento. Saranno quindi esclusi dal nuovo adempimento i soggetti che aderiscono al regime dei minimi o al regime forfettario o i soggetti aderenti al regime della L.398/1991 non obbligati alla fattura elettronica.

Non saranno inoltre da inviare i dati relativi a operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale (esportazioni e importazioni) o a operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica tramite SDI (esempio: acquisti e cessioni di beni verso e da San Marino per i quali sono state emesse fatture elettroniche inviate tramite SDI).