Entro il 30 giugno 2023, tutti gli Enti del Terzo Settore già iscritti nel RUNTS (escluse le imprese sociali e le coop. sociali) dovranno depositare nel portale RUNTS quanto segue:

  1. Rendiconto approvato relativo all’esercizio sociale 2022, o per gli esercizi diversi dal “solare”, l’anno 2021- 2022, redatto secondo i modelli ministeriali.
  2. Il rendiconto relativo alle occasionali raccolte pubbliche di fondi
  3. Aggiornare i dati relativi al numero di volontari, soci e dipendenti, in riferimento alla data del 31/12/2022.

Come si calcola l’apporto dei volontari? Come si calcola il rapporto tra volontari e lavoratori?

Con la nota di novembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione di varie disposizioni del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n.117/2017) che afferiscono all’ordinamento, alla democraticità e all’amministrazione degli enti, nonché all’apporto dei volontari nelle ODV e nelle APS.

Di estremo interesse e rilevanza sono le indicazioni interpretative sul ruolo dei volontari nonché sui criteri per determinare il rapporto tra lavoratori e volontari che caratterizza due tipologie di ETS, quali le APS e le ODV.

Si ricorda infatti che, per le ODV e le APS, è previsto, tra gli altri requisiti qualificanti, che debbano svolgere le attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o – nel caso di enti di secondo livello – delle persone aderenti agli enti associati.

In attuazione di tale principio, pur ammettendo la possibilità di utilizzare lavoratori, introducono limiti funzionali all’apporto di tali figure e imponendo limiti numerici nel rispetto di un parametro legale.

ODV- Organizzazioni di volontariato

Possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

APS – Associazioni di promozione sociale 

Possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o  al 5% del numero degli associati.

La nota ministeriale afferma che in questo ambito va utilizzato il criterio capitario per cui, in sostanza, i volontari si contano “per teste” e non in base all’apporto effettivo determinato dalle ore dedicate all’attività, infatti si fa riferimento al “numero” dei volontari rispetto a quello dei lavoratori o degli associati.

Il dato numerico da prendere in considerazione per calcolare le percentuali richieste è quello risultante dal registro dei volontari che assume un ruolo fondamentale proprio per le ODV e le APS in quanto tenute obbligatoriamente ad avvalersi in via prevalente di tali figure e a rispettare la proporzione legale con il numero dei lavoratori o, per le APS, con la consistenza degli associati.

Ricordiamo che l’obbligo di iscrizione nel registro riguarda soltanto i volontari non occasionali; pertanto i volontari occasionali, in quanto non iscritti al registro non rilevano ai fini del calcolo. Segnaliamo inoltre che il registro deve essere vidimato prima di essere posto in uso, per garantirne la veridicità e per prevenirne l’alterazione dei contenuti.

Quali sono i lavoratori da considerare nel calcolo delle percentuali?

Sebbene le disposizioni in esame facciano testualmente riferimento a qualsiasi lavoratore (dipendente, autonomo o di altra natura) la nota chiarisce, in linea con quanto precisato nel decreto istitutivo del RUNTS, che vadano conteggiati soltanto i lavoratori dipendenti e parasubordinati dotati di una posizione previdenziale.

Rimangono quindi esclusi dal computo – come precisa la nota – i lavoratori occasionali e quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. Il riferimento ai soli rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità e continuità, con l’esclusione di quelli occasionali.

È possibile per le ODV avvalersi delle prestazioni lavorative e retribuite dei propri associati?

Un altro importante passaggio riguarda le ODV che – a differenza di quanto previsto per le APS – non hanno la possibilità di avvalersi di lavoratori tra i propri associati. Si ricorda che già la Legge 266/91(legge quadro delle ODV), prevedeva l’assoluto divieto per i soci/associati, di prestare attività lavorativa per la stessa associazione e quindi i soci dovevano essere solo “volontari”.

Nella Nota il ministero ribadisce il concetto, ed  esclude che l’associato di una ODV possa prestare attività lavorativa a favore dell’ente a cui aderisce.

Secondo il ministero, le due tipologie di enti, ODV e APS, “seppure accomunate da alcuni elementi di similitudine, divergono tra loro per caratteristiche e per la presenza di disposizioni specifiche“, che rendono problematica l’applicazione estensiva alle ODV della facoltà di avvalersi anche delle prestazioni di lavoro dei propri associati tale possibilità è consentita solo alle APS.