Come previsto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Si tratta di una delle principali agevolazioni a favore del settore del commercio, soggetto a un forte stress finanziario causato dalla chiusura forzata delle attività.
Il DPCM cita esattamente:
Art. 65 – (Credito d’imposta per botteghe e negozi)
- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Agenzia delle entrate: agevolazioni affitti solo dopo il pagamento
Agevolazioni sugli affitti di negozi e botteghe solo se il pagamento è effettivamente avvenuto: è questa l’opinione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 8/E del 3 aprile 2020. Credito d’imposta affitti, l’articolo 65 del decreto Cura Italia prevede un credito sui canoni di locazione relativi il mese di marzo 2020. La percentuale riconosciuta è il 60% e gli immobili devono essere accatastati secondo categoria C1. Con la circolare 8/E L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti su diverse misure del decreto del 17/3 u.s..
Il credito quindi matura solo dopo aver corrisposto le somme relative all’affitto. La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su numerosi aspetti – tra questi quelli legati al credito d’imposta del 60% sugli affitti di locali C1 ed in relazione al pagamento del canone di locazione del mese di marzo 20202. (vedi circolare allegata – riferimento punto 3.2 pag 62 della circolare).
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi:
- essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
la categoria degli immobili agevolabili sono solo quelli in c/1. Nessuna estensione quindi a immobili rientranti in altre categorie catastali anche se con destinazione commerciale, tra cui la categoria d/8.