Dal 1° luglio 2018 le ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TU sicurezza e da altri atti aventi forza di legge sono rivalutate nella misura dell’1,9%.

La rivalutazione trova fondamento nel TU sicurezza che, modificato nel 2013 dal decreto per favorire l’incremento dell’occupazione, aveva previsto che la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza avvenisse ogni 5 anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Elenco non esaustivo

Effettuazione della valutazione e DVR redatto senza la collaborazione di RSPP e MC.

nei casi di cui all’articolo 41.

 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2792,06 a €7147,67
Arresto da 4 mesi a 8 mesi, se la violazione è commessa:
     a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Rielaborazione immediata della valutazione e DVR entro 30 gg. dalle modifiche Ammenda da €2233,65 a €4467,30
Mancata formazione RSPP auto-nominato Arresto da 3 a 6 mesi

o ammenda da €2792,06 a €7147,67

Mancata nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da

€1675,24 a €6700,94

Inviare i lavoratori alla visita medica alle scadenze previste e richiedere al medico di osservare i propri obblighi Ammenda da €2233,65 a €4467,30
Mancata comunicazione al MC della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria Sanzione amministrativa pecuniaria da €558,41 a €2009,67
Consegna al RLS del DVR previa richiesta; anche su supporto informatico, cui all’art. 18, comma 1, lettera r);

consultazione del DVR da parte del RLS in azienda

Arresto da 2 a 4 mesi

o ammenda da €837,62  a  €4467,30

Omessa comunicazione all’INAIL e all’IPSEMA dei nominativi dei RLS Sanzione amministrativa pecuniaria da €55,84 a €335,05
Convocazione riunione periodica aziende > 15 lavoratori Ammenda da €2233,65 a €4467,30
Informazione adeguata ai lavoratori sui rischi generali attività e procedure PS, antincendio ecc, e sui nominativi dei soggetti della sicurezza Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1340,19 a €5807,48
Informazione adeguata ai lavoratori sui rischi specifici, sui pericoli legati alle sostanze e le misure ad attività di prevenzione e protezione adottate Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1340,19 a €5807,48
Assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1340,19 a €5807,48
Fornire a dirigenti e   preposti   un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1340,19 a €5807,48
Formare i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi ed evacuazione e di primo soccorso Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1340,19 a €5807,48
Formare il RLS Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1340,19 a €5807,48
Designazione addetti antincendio evacuazione
Primo soccorso
Arresto da 2 a 4 mesi

o ammenda da €837,62  a  €4467,30

Informazione delle misure di emergenza adottate e comportamenti da adottare Arresto da 2 a 4 mesi

o ammenda da €837,62  a  €4467,30