L’articolo 48-bis del “Decreto Rilancio”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ha riconosciuto un contributo, nella forma di credito di imposta, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Per l’incentivo sono messi a disposizione 245 milioni di euro.

 

Caratteristiche

Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 e nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico 917 del 22 dicembre 1986, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il metodo e i criteri di valutazione delle rimanenze finali nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

 

Beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta i soggetti, esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Rientrano nella misura in questione i codici riportati nella scheda allegata (clicca qui).

Si precisa inoltre che, ai fini dell’accesso al credito d’imposta in questione, rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.

 

Modalità di presentazione delle richieste

La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

 

Informazioni

Finimpresa
Tel. 059/251760 | info@finimpresa.it

 

Allegato: