In relazione all’ordinanza emessa domenica 23 febbraio 2020 dalla Regione Emilia-Romagna in accordo con il Ministero della Salute e contenente misure urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, si riepilogano con la presente gli strumenti a cui imprese e lavoratori possono ricorrere per fronteggiare assenze dal lavoro determinate dagli interventi in premessa.

In relazione alla chiusura fino al 1° marzo prossimo, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, della sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione anche di natura collettiva, ludico sportiva ecc e dalla quale possa derivare la necessità della sospensione dell’ attività lavorativa ( si pensi ad esempio oltre che alle scuole stesse, ai servizi di trasporto connessi ai servizi scolastici ed alla sospensione dei viaggi di istruzione), è possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali, diversificati sulla base della tipologia dell’impresa:

  • per le imprese industriali: Cassa Integrazione Ordinaria;
  • per le imprese artigiane: Fondo di Solidarietà impresa artigiane;
  • per le imprese del settore terziario con più di 15 dipendenti: Fondo di Integrazione Salariale;
  • per le imprese del trasporto pubblico: Fondo Autoferrotranvieri
  • per altre ipotesi si potrà valutare eventuali prestazioni di competenza di enti bilaterali di settore.

In relazione ai lavoratori o alle imprese residenti nelle aree interessate dai focolai, il Ministero del Lavoro ha anticipato nei prossimi giorni l’uscita di provvedimenti per individuare ed allargare gli strumenti di tutela dei lavoratori (cassa integrazione ordinaria anche in deroga ecc). Seguiranno quando possibile le informazioni di dettaglio.

Per quanto riguarda invece l’assenza di lavoratori non residenti nelle aree interessate all’emergenza Coronavirus che, su indicazione del medico di base o di altre strutture sanitarie preposte, debbano astenersi dal lavoro a titolo precauzionale per svolgere un periodo di quarantena, la stessa potrà essere considerata malattia qualora giustificata da certificato medico prodotto dal lavoratore; in assenza di certificazione medica si potrà concordare con il lavoratore la fruizione di periodi di ferie.

Qualora possibile, le imprese potranno valutare l’accesso a forme di lavoro flessibili (telelavoro, smart working) con le quali fronteggiare i periodi di assenza dei lavoratori. Se la richiesta di astenersi dal lavoro provenga direttamente dai datori di lavoro, ma non sia giustificata da nessuna causa riferita all’emergenza, si ritiene che i periodi di astensione debbano essere retribuiti direttamente a carico dei datori di lavoro stessi.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E PERMANENZA DOMICILIARE

Importante attenersi all’ultima ordinanza del Ministro della Salute, che prevede la cosiddetta “permanenza domiciliare”: chi torna dalla Cina oppure chi è stato in contatto con una persona risultata positiva in Italia deve restare a casa. Prima ancora c’è l’obbligo (e se non lo fa è sanzionabile) di riferire al Servizio di Sanità pubblica dell’Azienda USL di Modena di aver viaggiato nelle zone a rischio negli ultimi 14 giorni, telefonando al numero 059 3963663 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13; negli altri orari sarà attiva la segreteria telefonica o si potrà inviare una e-mail agli indirizzi l.gardenghi@ausl.mo.it e g.casaletti@ausl.mo.it). Per eventuali ulteriori dubbi, contattare l’AUSL o il numero verde 1500 attivato dal Ministero della Salute.

Gli uffici CNA sono aperti e disponibili a fornire le indicazioni necessarie in merito a quanto sopra. Vi ricordiamo di privilegiare il contatto telefonico o email.