Le relazioni sindacali fra le organizzazioni datoriali e dei lavoratori in essere nella nostra Regione hanno consentito negli ultimi anni di sospendere la contribuzione agli enti bilaterali OPNC/ENFEA per le imprese che aderivano alla bilateralità dell’artigianato (imprese che applicano CCNL Confapi gomma e plastica, comunicazione e terziario avanzato, tessile abbigliamento, legno e arredamento, pelli e cuoio), ovvero le imprese che versavano ad OPTA la quota di euro 27,50 annue per la copertura del rappresentante sicurezza (con il codice W150).

A partire da gennaio 2017 le mutate condizioni delle relazioni sindacali non consentono più di mantenere l’esonero dei versamenti della bilateralità per tutte le aziende che applicano i CCNL sottoscritti da Confapi.

Pertanto, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza, a partire dal mese di gennaio 2017 sarà necessario provvedere alla contribuzione di seguito specificata: la contribuzione comprenderà anche la quota per il Rappresentante Territoriale della Sicurezza e contestualmente si interromperà il versamento a OPTA.

Fondo Contribuzione
1. Fondo Sicurezza
  •  € 18,00 annui (€ 1,50 mensili per 12 mensilità ) per ogni lavoratore in aziende prive di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  •  € 6,00 annui (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore in aziende che hanno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nominato tra i propri dipendenti
2. Fondo Sviluppo Bilateralità PMI (*)
  • € 6,00 annui (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore full-time per lo sviluppo dell’apprendistato;
  • € 3,00 annui (€ 0,25 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore part-time fino a 20 ore
3. Fondo Sostegno al Reddito (*)
  • € 28,00 annui (€ 2,33 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore
4. Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro (*)
  • € 8,00 annui (€ 0,66 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per il sostegno alla bilateralità territoriale, per la rappresentanza sindacale territoriale/bacino e per la contrattazione di secondo livello;
  • € 12,00 annui (1 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) di cui € 6,00 annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore da destinare al Fondo Sostegno al Reddito.

(*) Per questi ultimi tre fondi l’organismo bilaterale di riferimento anche ai fini dei versamenti contributivi mensili è l’ENFEA.

I versamenti a carattere mensile – entro il giorno 16 del mese successivo – devono essere effettuati, rispettivamente, all’OPNC (il fondo per la sicurezza PMI Confapi) e all’ENFEA (tutti gli altri fondi) secondo le modalità previste dall’Accordo interconfederale 23 luglio 2012 e dall’intesa applicativa dello stesso, tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

All’ENFEA andranno versati € 4,5 mensili per ciascun dipendente (o € 4,25 se trattasi di dipendente part time con orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali) con la causale contributo “ENFE”, denominata “Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la formazione e l’Ambiente”; deve essere esposta nella sezione “INPS” del mod. F24, nel campo “causale contributo” e può corrispondere, esclusivamente, a un importo a debito. All’OPNC andranno versate € 0,5 o 1,5 mensili per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovrà avvenire tramite modello F24, utilizzando la causale di nuova istituzione “OPNC”.

In caso di mancata adesione alla “bilateralità”, l’azienda è tenuta:

  • a corrispondere ai lavoratori un importo forfetario denominato “elemento aggiuntivo alla retribuzione” (E.A.R.), pari a € 25 mensili per 13 mensilità, non riassorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il solo trattamento di fine rapporto (T.F.R.);
  • a corrispondere direttamente in favore dei lavoratori le prestazioni equivalenti a quelle erogate dal cosiddetto “sistema bilaterale”.

Per i lavoratori con rapporto di lavoro a orario ridotto l’E.A.R. deve essere riconosciuto proporzionalmente all’orario di lavoro svolto.

Per informazioni e chiarimenti gli Uffici Libri Paga delle Sedi territoriali CNA sono a disposizione.